ANAC e linee guida direttore lavori: Il fascicolo delle osservazioni

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ha, recentemente, pubblicato un fascicolo contenente le osservazioni relative alle linee guida: “Il Direttore dei L...

03/06/2016

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ha, recentemente, pubblicato un fascicolo contenente le osservazioni relative alle linee guida: “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)”, pervenute entro la scadenza del 16 maggio scorso.

  • 53 i soggetti che hanno inviato osservazioni suddivisi in:
  • 3 pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
  • 17 dipendenti di pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
  • 20 associazioni di categoria e ordini;
  • 3 operatori economici;
  • 10 altri.

Per le associazioni di categoria relativamente alle categorie professionali e per gli ordini hanno presentato osservazioni:

  • il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
  • il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
  • il Consiglio Nazionale dei Geologi;
  • la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Inscritti Inarcassa;
  • l’Associazione di intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani (INARSIND);
  • l’OICE ;
  • la Rete Professioni Tecniche;
  • l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari;
  • il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
  • l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata;
  • l’Ordine degli ingegneri di Lodi;
  • l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

Le modifiche richieste sono variegate e non è possibile riassumerle ma occorre leggerle puntualmente.

Riportiamo, qui di seguito, quelle richieste dalla Rete delle Professioni tecniche.

Cap II - Profili generali della figura del direttore dei lavori

  • a) Si rende necessaria la modifica del punto 4), primo paragrafo, eliminando le parole “continua ed” in riferimento alla presenza del Direttore dei Lavori in cantiere, che deve essere adeguata (ma non continua), “… in considerazione dell’entità e della complessità dei compiti che deve svolgere…..”. Ciò è supportato dall’art.101 comma 5 del codice, secondo il quale la sorveglianza costante è in capo all’ispettore di cantiere, che riveste un ruolo fondamentale nel processo di esecuzione di un’opera pubblica. Alla luce di tale considerazione, dopo il punto 4 del Cap II, si propone di inserire la seguente parte: “Si ritiene che la costituzione di un Ufficio di direzione dei lavori, con uno o più ispettori di cantiere, sia sempre auspicabile al fine di garantire una costante sorveglianza dei lavori, considerato che tale figura è individuata dall’art.101, comma 5, quale unico soggetto che segue i lavori a tempo pieno. Ciò al fine di consentire un’efficace contrasto all’utilizzazione impropria di subcontratti nell’esecuzione degli appalti pubblici e l’effettivo controllo giornaliero del personale comunque impiegato dall’esecutore e dai suoi sub affidatari.”
  • b) Nel paragrafo 1, ultimo capoverso, si afferma che il DL comunica al RUP il proprio dissenso motivato su eventuali ordini servizio che, secondo lo stesso direttore dei lavori, potrebbero compromettere la regolare esecuzione dell’opera. Ciò, unitamente alle interferenze nella fase di validazione del progetto, evidenzia una naturale incompatibilità fra l’incarico di RUP e quello di DL, anche nei casi residuali in cui il codice consente la riunione delle due figure (per lavori di importo inferiore a 500.000 euro).

Cap IV – attività di controllo

  • al primo capoverso lett d), aggiungere le parole evidenziate in rosso/sottolineato: svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa e sia stato all’uopo incaricato, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
  • al paragrafo 1.5 cap IV (Esecuzione dei lavori: varianti in corso d’opera e contestazioni dell’esecutore (artt. 106, 107 Codice) nel capoverso relativo alle modalità procedimentali di presentazione delle varianti migliorative in riduzione dell’importo da parte dell’esecutore si propone di aggiungere che la proposta deve essere presentata sotto forma “di perizia tecnica, firmata da un tecnico regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale”
  • al paragrafo 1.5 cap IV – al capoverso successivo a quello di cui al precedente punto b) si propone di aggiungere le parole in rosso/sottolineato “I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore”.
  • al paragrafo 1.5 cap IV – capoverso successivo a quello di cui alla lett e) ed in particolare alla lett a) dopo la frase “desumendoli dal prezzario della stazione appaltante” inserire la frase “della Regione in cui si eseguono i lavori, ovvero da altri prezzari ufficiali di LLPP”

Cap IV – 2. attività di controllo amministrativo contabile.

  • al punto 2.1 modificare la lett. a), inserendo le seguenti parole evidenziate in rosso/sottolineato: “rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed al fine di consentire al RUP l’emissione tempestiva dei certificati per il pagamento degli acconti;
  • al punto 2.1 si suggerisce di modificare la lett a) successiva a quella di cui sopra (giornale dei lavori) come segue: “Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori o, in sua mancanza, da un ispettore di cantiere.”
  • al punto 2.1 lettera c) ove si parla di riserve, occorre tener conto che la disciplina al momento è incompleta (mancano i termini e gli adempimenti di dettaglio). Sarebbe indispensabile riprendere i contenuti dell’articolo 190 del DPR 207/2010.
  • al punto 2.3, ultimo capoverso, inserire le parole evidenziate in rosso/sottolineato: “Il certificato di regolare esecuzione può invece essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, con successiva accettazione da parte del Rup.”

Cap IV – 2.4 collaudo.

  • al primo capoverso si propone di modificare la frase come segue: “L’art. 102 del Codice stabilisce che il direttore dei lavori ed il , unitamente al il RUP controlla la regolare esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto, , costituendo quindi l’interfaccia del collaudatore ai fini dell’espletamento delle sue funzioni.

Cap IV – 3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.

3.1 Ordini di servizio; 3.2 processi verbali, relazioni e certificati

  • al punto 3.1 eliminare la frase: “A parte indicazioni di carattere non rilevante, che il direttore dei lavori impartisce anche per le vie brevi”. Ciò nella consapevolezza che, al fine di evitare facili contenziosi, gli ordini di servizio debbano essere sempre impartiti in forma scritta, con invio certificato (PEC).

Nei prossimi giorni, l’ANAC, dopo aver esaminato le osservazioni ed aver tenuto conto di quelle ritenute valide, riproporrà il testo definitivo delle linee guida, integrate e/o modificate.

In allegato le linee guida proposte dall’ANAC ed il fascicolo delle osservazioni

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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