ANAC: negli appalti pubblici il Responsabile dei lavori non è il Costruttore
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con il parere di precontenzioso n. 228 del 16 dicembre 2015, ha risposto ad un quesito dell’ANCE che era volto a...
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con il parere di precontenzioso n. 228 del 16 dicembre 2015, ha risposto ad un quesito dell’ANCE che era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito ad una gara secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 81/08 (TUSL).
La gara era stata bandita dal Comune di Vercelli ed aveva ad oggetto i primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli.
Il quesito posto era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori, in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08.
Il Comune di Vercelli in una nota del 2 settembre 2015 ha sottolineato che l’amministrazione comunale ha applicato l'art. 2, lett. e) della direttiva 92/57/CEE, ai sensi del quale il responsabile dei lavori è “qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente” per cui, a parere del Comune stesso l'art. 89 del d.lgs. 81/2008, contemplante l'attribuzione del ruolo di responsabile dei lavori al RUP, sarebbe in contrasto con la citata disposizione comunitaria.
Con il parere in argomento, allegato alla presente notizia, l’ANAC ha risposto all’istanza di parere presentata dall’ANCE in data 9 giugno 2015 precisando (in riferimento a quanto previsto all’articolo 89, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81/2008 ed all'art. 9, comma 2, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al d.p.r. n. 207/2010) che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/ 2010, la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e che, quindi, nella realizzazione di lavori pubblici, a carico del responsabile unico dcl procedimento e responsabile dci lavori “grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto”.
L’ANAC ha, pertanto, ritenuto non conforme l’operato del Comune di Vercelli precisando che il ruolo di garanzia del responsabile dei lavori non può essere assunto dall'appaltatore.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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