ANAC, precisazioni sul Regolamento per l'esercizio dell'attività consultiva

Nuovi chiarimenti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla funzione consuntiva in materia di appalti pubblici. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ...

25/02/2015
Nuovi chiarimenti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla funzione consuntiva in materia di appalti pubblici.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del Provvedimento 14 gennaio 2015, con il quale ha disciplinato l'esercizio dell'attività consultiva in materia degli appalti pubblici al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché l'attività consultiva volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi, l'ANAC ha informato che saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i quesiti formulati dall'organo di vertice delle stazioni appaltanti o dei soggetti aggiudicatori, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti privati deputati ad esprimere all'esterno la volontà degli stessi come, a titolo esemplificativo:
  • Ministeri: Ministro, Segretario Generale, Direttore Generale;
  • Enti Territoriali: Presidente della Giunta Regionale o Provinciale e Assessori, Sindaco e Assessori, Segretario Provinciale, Segretario Comunale, Segretario Generale, Direttore Generale;
  • Università e altri istituti: Rettore, Preside, Direttore Amministrativo;
  • Altre Autorità indipendenti e Agenzie: Presidente e Segretario Generale;
  • Aziende Sanitarie: Direttore Generale, Direttore amministrativo;
  • Soggetti Privati: Presidente e Amministratore Delegato.

Sono, altresì, legittimati a formulare istanza di parere il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza. L'ANAC si è riservata in ogni caso la possibilità di valutare la rilevanza dei quesiti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. I quesiti non trattati verranno comunque esaminati al fine dell'eventuale emanazione di atti di carattere generale.

Appare utile ricordare che con la pubblicazione del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014), l'ANAC ha assunto i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con il nuovo regolamento, l'ANAC ha disciplinato l'esercizio dell'attività consultiva nella materia degli appalti pubblici al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché l'attività consultiva volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi.
Non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale ("determinazioni") su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l'Autorità a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.

In riferimento alla valutazione della rilevanza delle istanze pervenute, l'ANAC utilizzerà i seguenti criteri:
  • carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
  • portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa;
  • particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
  • rilevanza della questione, quale presupposto per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
  • importanza della richiesta sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
  • significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità.

I quesiti possono essere trasmessi all'Autorità esclusivamente tramite servizio postale o con posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it

A cura di Gabriele Bivona
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