ANCHE IL GSE TRA I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO SUI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Come evidenziato in un comunicato del GSE, il GSE stesso, ai sensi del DM 18 gennaio 2008 n.40 pubblicato sulla GU del 14 marzo 2008 recante Modalità di attu...
Come evidenziato in un comunicato del GSE, il GSE stesso, ai sensi
del DM 18 gennaio 2008 n.40 pubblicato sulla GU del 14 marzo 2008
recante Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, rientra tra i soggetti pubblici di cui
all'art. 1 lettera a) del citato provvedimento. Pertanto i
pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro sono subordinati alle
verifiche presso Equitalia Servizi Spa secondo le modalità e le
tempistiche previste dal decreto.
Ricordiamo, infatti, che dal 29 marzo scorso, data di entrata in vigore del regolamento, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro devono procedere alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
In particolare, il soggetto pubblico, dopo la registrazione sul portale wwwv.acquistinretepa.it, deve comunicare il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni.
Successivamente alla procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica, sempre attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it.
Per effettuare la verifica l'operatore deve inserire il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà l'eventuale ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Il soggetto pubblico non potrà procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.
Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il termine senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo dovuto, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Dal Regolamento in oggetto della presente sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica per le quali sarà adottata una disciplina diversa con successivo regolamento.
Ricordiamo che, a seguito provvedimento che nasce dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 facente parte del pacchetto di misure varate con la Finanziaria per il 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva pubblicato la circolare 6 agosto 2007, n. 28 in cui era precisato che non vi erano dubbi sulla immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che erano ritenute pienamente efficaci anche in assenza del regolamento.
Alla circolare del Ministero avevano fatto seguito la circolare 4 settembre 2007, n. 29 della Ragioneria dello Stato nella quale veniva precisato che he le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro, dovevano limitarsi a chiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e successivamente la direttiva del soggetto riscossore nazionale (Equitalia) prot. DRI/AC/2007/010 dello scorso 12 settembre cui veniva allegato un modello di autocertificazione.
Per ultimo ricordiamo che la citata circolare 6 agosto 2007, n. 28 è stata definitivamente sospesa, di fatto dall'articolo 19 del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.
Ricordiamo, infatti, che dal 29 marzo scorso, data di entrata in vigore del regolamento, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro devono procedere alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore, inoltrando una apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
In particolare, il soggetto pubblico, dopo la registrazione sul portale wwwv.acquistinretepa.it, deve comunicare il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonché l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni.
Successivamente alla procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica, sempre attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it.
Per effettuare la verifica l'operatore deve inserire il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.
Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà l'eventuale ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Il soggetto pubblico non potrà procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.
Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Decorso il termine senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo dovuto, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Dal Regolamento in oggetto della presente sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica per le quali sarà adottata una disciplina diversa con successivo regolamento.
Ricordiamo che, a seguito provvedimento che nasce dall'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 facente parte del pacchetto di misure varate con la Finanziaria per il 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva pubblicato la circolare 6 agosto 2007, n. 28 in cui era precisato che non vi erano dubbi sulla immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che erano ritenute pienamente efficaci anche in assenza del regolamento.
Alla circolare del Ministero avevano fatto seguito la circolare 4 settembre 2007, n. 29 della Ragioneria dello Stato nella quale veniva precisato che he le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori a 10.000 euro, dovevano limitarsi a chiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e successivamente la direttiva del soggetto riscossore nazionale (Equitalia) prot. DRI/AC/2007/010 dello scorso 12 settembre cui veniva allegato un modello di autocertificazione.
Per ultimo ricordiamo che la citata circolare 6 agosto 2007, n. 28 è stata definitivamente sospesa, di fatto dall'articolo 19 del Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159.
A cura di Ilenia
Cicirello
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