ANONIMATO ANCHE NEI FILE PDF
Il TAR Campania con sentenza n. 3177 del 24 marzo 2006 ha affermato che in un concorso di progettazione, il progetto offerto deve essere anonimo non soltant...
Il TAR Campania con sentenza n. 3177 del 24 marzo 2006 ha affermato
che in un concorso di progettazione, il progetto offerto deve
essere anonimo non soltanto se presentato su supporto cartaceo
anche su eventuale supporto digitale ed in questo caso devono
essere anonimi tutti i file in qualsiasi formato siano presentati e
vi deve essere la possibilità di risalire, attraverso indicazioni
contenute nel file, al concorrente.
La sentenza del Tar si riferisce ad un concorso di progettazione in cui la commissione giudicatrice, esaminando la documentazione presentata dai partecipanti al concorso, aveva escluso tutti i concorrenti poiché aveva riscontrato che la documentazione su supporto digitale allegata a ciascun progetto conteneva uno o più file dai quali era possibile risalire al candidato.
La possibilità di risalire al candidato contrastava con l’articolo 17 del disciplinare in cui era stabilito, espressamente, che la partecipazione alla seconda fase del concorso di progettazione doveva avvenire in forma rigorosamente anonima.
Alcuni partecipanti avevano presentato ricorso al Tar di Napoli ma lo stesso ha rigettato il ricorso dichiarando legittimo l’operato della stazione appaltante ritenendo corretta l’esclusione in ragione della violazione del disciplinare precisando che, per altro, la soluzione organizzativa prescelta dalla stazione appaltante si rivelava aderente alla normativa di settore, atteso che l'art. 26, undicesimo comma, del DLGS. n. 157/995 espressamente stabilisce, proprio in riferimento ai concorsi di progettazione, che "la Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo".
La sentenza del Tar si riferisce ad un concorso di progettazione in cui la commissione giudicatrice, esaminando la documentazione presentata dai partecipanti al concorso, aveva escluso tutti i concorrenti poiché aveva riscontrato che la documentazione su supporto digitale allegata a ciascun progetto conteneva uno o più file dai quali era possibile risalire al candidato.
La possibilità di risalire al candidato contrastava con l’articolo 17 del disciplinare in cui era stabilito, espressamente, che la partecipazione alla seconda fase del concorso di progettazione doveva avvenire in forma rigorosamente anonima.
Alcuni partecipanti avevano presentato ricorso al Tar di Napoli ma lo stesso ha rigettato il ricorso dichiarando legittimo l’operato della stazione appaltante ritenendo corretta l’esclusione in ragione della violazione del disciplinare precisando che, per altro, la soluzione organizzativa prescelta dalla stazione appaltante si rivelava aderente alla normativa di settore, atteso che l'art. 26, undicesimo comma, del DLGS. n. 157/995 espressamente stabilisce, proprio in riferimento ai concorsi di progettazione, che "la Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo".
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