APE e Corsi certificatori: Novità dalla Camera
Novità per l'attestazione di prestazione energetica e per le lauree che danno la possibilità di redazione dell'APE senza necessità di frequenza di corsi. Le ...
Novità per l'attestazione di prestazione energetica e per le lauree
che danno la possibilità di redazione dell'APE senza necessità di
frequenza di corsi. Le Commissioni Finanze e Attività produttive
della Camera hanno approvato, la settimana scorsa alcuni
emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto legge 23
dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto Destinazione Italia).
In riferimento all'attestazione di prestazione energetica, sanando l'impasse normativa che si era venuta a creare a seguito della pubblicazione in Gazzetta della legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), viene introdotta una modifica al comma 7 dell'articolo 1 che introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; nel dettaglio i commi 3 e 3-bis del citato articolo 6 vengono sostituiti da un nuovo comma 3 con cui, nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la clausola di nullità degli atti sostituendola con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
È stabilita, inoltre, la validità dei contratti anche se stipulati senza l'A.P.E. con la precisazione che la sanzione amministrativa scatta se l'Attestato di prestazione energetica non viene presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'A.P.E. entro 45 giorni.
In verità la modifica introdotta consiste nell'introduzione dopo il secondo periodo del comma seguente "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni" ma non viene definito a chi deve essere presentata la dichiarazione o la copia dell'APE.
I tecnici abilitati alla redazione dell'APE
Per quanto concerne le lauree che danno la possibilità di redazione dell'APE, sempre all'articolo 1, dopo il comma 8, viene introdotto il comma 8-bis il cui testo è il seguente "Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da "LM-4" a "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73", e le parole: da "4/S" a "77/S" sono sostituite dalle parole: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica" sono aggiunte le parole: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da "LM-17" a "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79", e le parole: da "0/S" a "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi";
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1";
f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle parole: "80 ore"".
In pratica l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale.
Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
In riferimento all'attestazione di prestazione energetica, sanando l'impasse normativa che si era venuta a creare a seguito della pubblicazione in Gazzetta della legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), viene introdotta una modifica al comma 7 dell'articolo 1 che introduce modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; nel dettaglio i commi 3 e 3-bis del citato articolo 6 vengono sostituiti da un nuovo comma 3 con cui, nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare viene eliminata la clausola di nullità degli atti sostituendola con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
È stabilita, inoltre, la validità dei contratti anche se stipulati senza l'A.P.E. con la precisazione che la sanzione amministrativa scatta se l'Attestato di prestazione energetica non viene presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'A.P.E. entro 45 giorni.
In verità la modifica introdotta consiste nell'introduzione dopo il secondo periodo del comma seguente "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni" ma non viene definito a chi deve essere presentata la dichiarazione o la copia dell'APE.
I tecnici abilitati alla redazione dell'APE
Per quanto concerne le lauree che danno la possibilità di redazione dell'APE, sempre all'articolo 1, dopo il comma 8, viene introdotto il comma 8-bis il cui testo è il seguente "Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da "LM-4" a "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73", e le parole: da "4/S" a "77/S" sono sostituite dalle parole: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica" sono aggiunte le parole: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da "LM-17" a "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79", e le parole: da "0/S" a "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi";
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1";
f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle parole: "80 ore"".
In pratica l'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale.
Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
A cura di Ilenia
Cicirello
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