APPALTATORI, CONDOMINI E RITENUTE
La legge Finanziaria approvata alla Camera lo scorso 27 dicembre e pubblicata come legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazze...
La legge Finanziaria approvata alla Camera lo scorso 27 dicembre e
pubblicata come legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul supplemento
ordinario n. 244 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, prevede all’articolo 1, commi 43 e 44 alcune novità per
quanto concerne le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all’appaltatore che esegue lavori nel condominio stesso.
In particolare è previsto che dopo l’art. 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sia inserito il 25-ter che prevede, al fine di evitare l’evasione fiscale delle micro-imprese in particolare nei rapporti derivanti da contratti d’appalto con i condomini, il versamento del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal condominio all’appaltatore. L’ammontare di questa ritenuta dovrà poi essere riversato sull’erario e successivamente certificato dagli amministratori di condomino.
Le ritenute saranno applicate agli appaltatori che presteranno servizio nei confronti dei condomini, fatta esclusione i lavoratori autonomi o dipendenti (amministratore, consulente, portiere), quelli di somministrazione di servizi (acqua, luce, gas) e i contratti di assicurazione.
Di fatto le ditte che presteranno ad esempio servizi di pulizia, di restauro o di tinteggiatura dovranno predisporre le loro fatture tenendo conto della ritenuta del 4%. Sulle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria è intervenuta l’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominali e Immobiliari) evidenziando le proprie perplessità sull’utilità della ritenuta che, oltre ad avere delle difficoltà operative (circa 250.000 amministratori non professionisti di edifici singoli sarebbero costretti ad avvalersi dell’assistenza di commercialisti con i conseguenti aumenti dei costi), avrebbe come unico effetto quello di incentivare il lavoro nero, contravvenendo all’obiettivo primario che è stato posto nella formulazione della ritenuta.
L’ANACI ha, inoltre, evidenziato che la finalità di questa ritenuta è già ampiamente soddisfatta dalle segnalazioni dei pagamenti nel Quadro AC (comunicazione degli amministratori di condominio all’anagrafe tributaria) che ogni amministratore deve compilare per ciascun condominio gestito.
In particolare è previsto che dopo l’art. 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sia inserito il 25-ter che prevede, al fine di evitare l’evasione fiscale delle micro-imprese in particolare nei rapporti derivanti da contratti d’appalto con i condomini, il versamento del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal condominio all’appaltatore. L’ammontare di questa ritenuta dovrà poi essere riversato sull’erario e successivamente certificato dagli amministratori di condomino.
Le ritenute saranno applicate agli appaltatori che presteranno servizio nei confronti dei condomini, fatta esclusione i lavoratori autonomi o dipendenti (amministratore, consulente, portiere), quelli di somministrazione di servizi (acqua, luce, gas) e i contratti di assicurazione.
Di fatto le ditte che presteranno ad esempio servizi di pulizia, di restauro o di tinteggiatura dovranno predisporre le loro fatture tenendo conto della ritenuta del 4%. Sulle nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria è intervenuta l’ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominali e Immobiliari) evidenziando le proprie perplessità sull’utilità della ritenuta che, oltre ad avere delle difficoltà operative (circa 250.000 amministratori non professionisti di edifici singoli sarebbero costretti ad avvalersi dell’assistenza di commercialisti con i conseguenti aumenti dei costi), avrebbe come unico effetto quello di incentivare il lavoro nero, contravvenendo all’obiettivo primario che è stato posto nella formulazione della ritenuta.
L’ANACI ha, inoltre, evidenziato che la finalità di questa ritenuta è già ampiamente soddisfatta dalle segnalazioni dei pagamenti nel Quadro AC (comunicazione degli amministratori di condominio all’anagrafe tributaria) che ogni amministratore deve compilare per ciascun condominio gestito.
A cura di Gianluca
Oreto
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