APPALTO INTEGRATO: ESCLUSIONE DA UNA GARA
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso il proprio parere sull’esclusione di un’impresa e di tre proget...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha espresso il proprio parere sull’esclusione
di un’impresa e di tre progettisti, per non aver presentato l’atto
di costituzione ovvero la dichiarazione d'impegno a costituire
un’ATI, in violazione di quanto disposto dal bando di gara.
Relativamente all’esclusione dei concorrenti che non hanno presentato l’atto di costituzione ovvero la dichiarazione di impegno a costituire l’ATI fra le medesime imprese ed i professionisti incaricati della progettazione delle migliorie offerte, si fa presente quanto segue.
L’articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006 dispone che quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione.
La citata norma consente all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista. Al riguardo si fa presente che i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione.
Sulla base di quanto sopra, la clausola del bando di gara che impone alle imprese prive della qualificazione per progettazione e costruzione, la costituzione di una associazione temporanea con i soggettivi di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e) ed f) del d. Lgs. n. 163/2006, è da considerarsi come non apposta.
Relativamente all’esclusione dei concorrenti che non hanno presentato l’atto di costituzione ovvero la dichiarazione di impegno a costituire l’ATI fra le medesime imprese ed i professionisti incaricati della progettazione delle migliorie offerte, si fa presente quanto segue.
L’articolo 53, comma 3, del d. Lgs. n. 163/2006 dispone che quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione.
La citata norma consente all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista. Al riguardo si fa presente che i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione.
Sulla base di quanto sopra, la clausola del bando di gara che impone alle imprese prive della qualificazione per progettazione e costruzione, la costituzione di una associazione temporanea con i soggettivi di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e) ed f) del d. Lgs. n. 163/2006, è da considerarsi come non apposta.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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