APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO
La Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali – Servizio sismico della Regione Toscana, con una nota del 12 settembre scorso ha confermato...
La Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali –
Servizio sismico della Regione Toscana, con una nota del 12
settembre scorso ha confermato che sia sul certificato di
ultimazione dei lavori (art. 65 DPR n. 380/2001) che sul
certificato di collaudo statico (art. 67 DPR n. 380/2001)
risulta dovuta l’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro
per ogni quattro facciate.
Nella citata nota viene anche chiarito che l’imposta di bollo è dovuta su entrambe le copie degli atti e, quindi, anche sulla copia che rimane agli atti d’ufficio.
Viene anche chiarito che l’imposta di bollo si applica sia ai lavori pubblici che, anche, nel caso di opere realizzate in regime di diritto privato.
A questa conclusione è giunto il responsabile del settore Affari generali che ha precisato che la normativa di cui al DPR 25/10/1972 n. 642 detta una disciplina di carattere generale e dalla normativa stessa non è possibile ricavare alcuna distinzione tra appalti pubblici e opere realizzate in regime di diritto privato.
Occorre anche fare riferimento alla Risoluzione n. 97/E del 27/3/2002 dell’Agenzia delle Entrate ed anche ad un contributo cha la Regione Siciliana ha dato sull’argomento, antecedentemente alla citata risoluzione.
Da entrambi i documenti si ricava come sia per il certificato di ultimazione che per il certificato di collaudo statico è dovuta l’imposta di bollo.
Nella citata nota viene anche chiarito che l’imposta di bollo è dovuta su entrambe le copie degli atti e, quindi, anche sulla copia che rimane agli atti d’ufficio.
Viene anche chiarito che l’imposta di bollo si applica sia ai lavori pubblici che, anche, nel caso di opere realizzate in regime di diritto privato.
A questa conclusione è giunto il responsabile del settore Affari generali che ha precisato che la normativa di cui al DPR 25/10/1972 n. 642 detta una disciplina di carattere generale e dalla normativa stessa non è possibile ricavare alcuna distinzione tra appalti pubblici e opere realizzate in regime di diritto privato.
Occorre anche fare riferimento alla Risoluzione n. 97/E del 27/3/2002 dell’Agenzia delle Entrate ed anche ad un contributo cha la Regione Siciliana ha dato sull’argomento, antecedentemente alla citata risoluzione.
Da entrambi i documenti si ricava come sia per il certificato di ultimazione che per il certificato di collaudo statico è dovuta l’imposta di bollo.
A cura di Paolo
Oreto
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