APPROVATE LE NUOVE MODIFICHE ALLA L.R. 12/2005 PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Nella seduta del 4 marzo 2008 il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, ...
Nella seduta del 4 marzo 2008 il Consiglio Regionale ha approvato
la legge regionale "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del
territorio)".
La legge di modifica è stata promulgata come legge regionale 14 marzo 2008 n. 4, sarà pubblicata sul B.U.R.L. - 1° supplemento ordinario al n. 12 in data 17 marzo 2008 ed entrerà in vigore il 1° aprile 2008. Con essa sono apportate significative modificazioni ed integrazioni alla vigente legge regionale 12/2005, di particolare rilievo per le attività di pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.
La soluzione proposta dalla legge appena approvata si articola nelle seguenti scelte:
Da ultimo, nella legge trovano posto altresì diverse modifiche di natura tecnica, ovvero di aggiustamento delle diverse discipline racchiuse nella L.R. n. 12, tra le quali si segnalano, in particolare:
La legge di modifica è stata promulgata come legge regionale 14 marzo 2008 n. 4, sarà pubblicata sul B.U.R.L. - 1° supplemento ordinario al n. 12 in data 17 marzo 2008 ed entrerà in vigore il 1° aprile 2008. Con essa sono apportate significative modificazioni ed integrazioni alla vigente legge regionale 12/2005, di particolare rilievo per le attività di pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.
La soluzione proposta dalla legge appena approvata si articola nelle seguenti scelte:
- eliminazione delle previsioni relative all’Autorità per la programmazione territoriale, mentre viene confermato e disciplinato l’Osservatorio della programmazione territoriale, costituito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
- disciplina speciale, direttamente in legge (nuovo art. 10 bis), per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti (659 Comuni), incentrata sulla previsione di un’approvazione congiunta in un unico atto, valido a tempo indeterminato, del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole; si tratta di una disciplina obbligatoria, salvo che per i PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- possibilità per i Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti (792 Comuni) di avvalersi di contenuti semplificati, in base a una previsione di legge (art. 7, comma 3, riformulato) e alla concreta definizione rimandata ad apposita deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare.
- viene ricalibrata la disciplina relativa all’individuazione, ad opera del PTCP, degli ambiti destinati all’attività agricola, con la precisazione che la definizione dovrà riguardare gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e avvenire in conformità ad appositi criteri deliberati dalla Giunta regionale, con obbligo per la Provincia di acquisire le proposte dei Comuni;
- possibilità per il PTCP di prevedere e disciplinare azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP stesso, azioni da definire d’intesa con i Comuni interessati e che potranno prevedere anche forme di compartecipazione ai proventi derivanti dai contributi di costruzione;
- trasmissione alla Provincia, da parte dei Comuni, anche del piano dei servizi e del piano delle regole, fermo restando che la valutazione di compatibilità del PGT rimane circoscritta al solo documento di piano.
Da ultimo, nella legge trovano posto altresì diverse modifiche di natura tecnica, ovvero di aggiustamento delle diverse discipline racchiuse nella L.R. n. 12, tra le quali si segnalano, in particolare:
- le disposizioni di incentivazione del recupero delle aree degradate o dismesse,
- la previsione dell’obbligo alla individuazione, nel piano dei servizi, delle aree per l’edilizia residenziale pubblica a carico di Comuni da individuare con apposita deliberazione di Giunta regionale,
- disposizioni per agevolare, nell’attuale fase transitoria, la realizzazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica,
- disposizioni per agevolare la ricostruzione o il riuso di edifici interessati dalla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale,
- in materia di Sportello unico per le attività produttive, una disposizione per regolare il corretto uso dell’istituto, in particolare nell’attuale fase transitoria, evitando che lo stesso risulti finalizzato al mero conseguimento della variante urbanistica.
a cura di www.regione.lombardia.it
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