APPROVATO DDL DI MODIFICA AL CODICE DELL'AMBIENTE
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in tema di scarico di acque reflue industriali prevista dal Codice del'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n...
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in tema di scarico di acque
reflue industriali prevista dal Codice del'Ambiente (Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale).
Il Consiglio dei Ministri n. 57 del 24 luglio 2009, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Stefania Prestigiacomo, ha, infatti, approvato un disegno di legge
che modifica la disciplina sanzionatoria in tema di scarico di
acque reflue industriali prevista dall'articolo 137, comma 5, del
Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
Ricordiamo che l'articolo 137, comma 5, del Codice dell'ambiente recita:
"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro".
La modifica prevista dal disegno di legge riconduce l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del Codice), mantenendo la sanzione amministrativa, peraltro economicamente rilevante, per le rimanenti violazioni. Viene così risolto il problema connesso a un recente orientamento giurisprudenziale, sia pure minoritario, derivante dall'interpretazione di tale norma in ordine alla sanzione applicabile, la cui formulazione ha generato incertezza.
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Ricordiamo che l'articolo 137, comma 5, del Codice dell'ambiente recita:
"Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro".
La modifica prevista dal disegno di legge riconduce l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 del Codice), mantenendo la sanzione amministrativa, peraltro economicamente rilevante, per le rimanenti violazioni. Viene così risolto il problema connesso a un recente orientamento giurisprudenziale, sia pure minoritario, derivante dall'interpretazione di tale norma in ordine alla sanzione applicabile, la cui formulazione ha generato incertezza.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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