APPROVAZIONE DEFINITIVA

Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Governo ha varato in via definitiva il decreto legislativo recante il cosiddetto “Codice ambientale”. Il provvedime...

13/02/2006
Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Governo ha varato in via definitiva il decreto legislativo recante il cosiddetto “Codice ambientale”.
Il provvedimento consta di 316 articoli e 45 allegati ed interviene nei settori chiave dei rifiuti e delle bonifiche, dell'acqua, della difesa del suolo, dell'inquinamento atmosferico, del danno ambientale.

Il decreto legislativo è stato predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con il concerto di otto dicasteri. Per il ministro Matteoli il Codice è “un provvedimento di grande razionalità che riconduce tutte le norme ambientali a procedimenti semplici, eliminando, così, i punti di possibile ricatto da parte delle burocrazie”.

Per quanto concerne i ririuti e le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito inquinato”, vengono ridefinite, in conformità con la normativa Ue, le priorità nella gestione dei rifiuti e viene istituita un'Authority per acque e rifiuti.

Per quanto concerne la difesa del suolo e la tutela delle avque, viene recepita la direttiva 2000/60/Ce in materia di acque, prevedendo l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali. Per la tutela dell'aria, vengono riordinate e coordinate le misure di prevenzione dell'iquinamento dell'aria.

In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) , Valutazione ambientale strategica (VAS) e Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) vengono recepite quattro direttive europee.

All'interno del decreto legislativo segnaliamo, tra l'altro, che:
- nella gestione rifiuti i materiali derivanti da opere di manutenzione idrica fluviale non sono considerati tali: questo materiale è stato equiparato a quello derivante dall'attività estrattiva;
- il deposito temporaneo dei rifiuti è ammesso ma con l'obbligo di smaltimento trimestrale;
- per il trasporto di rifiuti non pericolosi in proprio viene definita una categoria speciale dell'Albo delle imprese;
- per le rocce e le terre da scavo si è proceduto ad un riordino della normativa vigente soprattutto per quanto concerne il rilascio del parere da parte dell`ARPA; inoltre, se il materiale scavato non può essere immediatamente utilizzato esso può essere stoccato per un periodo di sei mesi senza applicare la normativa sui rifiuti
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati