APPROVAZIONE DEFINITIVA
Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Governo ha varato in via definitiva il decreto legislativo recante il cosiddetto “Codice ambientale”. Il provvedime...
Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Governo ha varato in via
definitiva il decreto legislativo recante il cosiddetto “Codice
ambientale”.
Il provvedimento consta di 316 articoli e 45 allegati ed interviene nei settori chiave dei rifiuti e delle bonifiche, dell'acqua, della difesa del suolo, dell'inquinamento atmosferico, del danno ambientale.
Il decreto legislativo è stato predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con il concerto di otto dicasteri. Per il ministro Matteoli il Codice è “un provvedimento di grande razionalità che riconduce tutte le norme ambientali a procedimenti semplici, eliminando, così, i punti di possibile ricatto da parte delle burocrazie”.
Per quanto concerne i ririuti e le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito inquinato”, vengono ridefinite, in conformità con la normativa Ue, le priorità nella gestione dei rifiuti e viene istituita un'Authority per acque e rifiuti.
Per quanto concerne la difesa del suolo e la tutela delle avque, viene recepita la direttiva 2000/60/Ce in materia di acque, prevedendo l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali. Per la tutela dell'aria, vengono riordinate e coordinate le misure di prevenzione dell'iquinamento dell'aria.
In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) , Valutazione ambientale strategica (VAS) e Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) vengono recepite quattro direttive europee.
All'interno del decreto legislativo segnaliamo, tra l'altro, che:
- nella gestione rifiuti i materiali derivanti da opere di manutenzione idrica fluviale non sono considerati tali: questo materiale è stato equiparato a quello derivante dall'attività estrattiva;
- il deposito temporaneo dei rifiuti è ammesso ma con l'obbligo di smaltimento trimestrale;
- per il trasporto di rifiuti non pericolosi in proprio viene definita una categoria speciale dell'Albo delle imprese;
- per le rocce e le terre da scavo si è proceduto ad un riordino della normativa vigente soprattutto per quanto concerne il rilascio del parere da parte dell`ARPA; inoltre, se il materiale scavato non può essere immediatamente utilizzato esso può essere stoccato per un periodo di sei mesi senza applicare la normativa sui rifiuti
Il provvedimento consta di 316 articoli e 45 allegati ed interviene nei settori chiave dei rifiuti e delle bonifiche, dell'acqua, della difesa del suolo, dell'inquinamento atmosferico, del danno ambientale.
Il decreto legislativo è stato predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con il concerto di otto dicasteri. Per il ministro Matteoli il Codice è “un provvedimento di grande razionalità che riconduce tutte le norme ambientali a procedimenti semplici, eliminando, così, i punti di possibile ricatto da parte delle burocrazie”.
Per quanto concerne i ririuti e le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito inquinato”, vengono ridefinite, in conformità con la normativa Ue, le priorità nella gestione dei rifiuti e viene istituita un'Authority per acque e rifiuti.
Per quanto concerne la difesa del suolo e la tutela delle avque, viene recepita la direttiva 2000/60/Ce in materia di acque, prevedendo l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali. Per la tutela dell'aria, vengono riordinate e coordinate le misure di prevenzione dell'iquinamento dell'aria.
In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) , Valutazione ambientale strategica (VAS) e Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) vengono recepite quattro direttive europee.
All'interno del decreto legislativo segnaliamo, tra l'altro, che:
- nella gestione rifiuti i materiali derivanti da opere di manutenzione idrica fluviale non sono considerati tali: questo materiale è stato equiparato a quello derivante dall'attività estrattiva;
- il deposito temporaneo dei rifiuti è ammesso ma con l'obbligo di smaltimento trimestrale;
- per il trasporto di rifiuti non pericolosi in proprio viene definita una categoria speciale dell'Albo delle imprese;
- per le rocce e le terre da scavo si è proceduto ad un riordino della normativa vigente soprattutto per quanto concerne il rilascio del parere da parte dell`ARPA; inoltre, se il materiale scavato non può essere immediatamente utilizzato esso può essere stoccato per un periodo di sei mesi senza applicare la normativa sui rifiuti
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