APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Ieri, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di ter...
Ieri, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il
disegno di legge di conversione del decreto 30 dicembre 2008, n.
207, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
Il testo della legge di conversione è identico a quello approvato con voto di fiducia dal Senato e sul quale il Governo, la settimana scorsa, aveva richiesto ed ottenuto il voto di fiducia anche alla Camera.
Sono, quindi, confermate tutte le misure contenute nel provvedimento ed, in particolare, quelle, qui di seguito riportate.
Norme tecniche costruzioni
Con il comma 1-septies dell’articolo 29 viene differita al 30 giugno 2010 la norma (già fissata al 30 giugno 2009 dall’articolo 20, comma 1, del decreto.legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) sul regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Pertanto, potranno continuare ad essere applicate, fino al 30 giugno 2010, le norme già previste nell’articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 186, convertito dalla legge 27 luglio 2004 le quali, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni, consentono l’applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia.
Durante il periodo transitorio, potranno essere applicate facoltativamente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, le Norme tecniche di cui al precedente D.M. 14 settembre 2005, ed i decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Permesso di costruire ed impianti energetici
Con il comma 1-octies dell’articolo 29, viene differita la scadenza dell’1 gennaio 2009, prevista dall’articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) entro cui i regolamenti edilizi avrebbero dovuto prevedere ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione e compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in maniera da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.
Arbitrati negli appalti pubblici
Con il comma 11-quinquiesdecies dell’articolo 29, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è disposta l’ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all’arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Sempre nello stesso comma viene, anche, inserita una disposizione aggiuntiva all’articolo 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti) con cui vengono dimezzati i compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000 n. 398 e sono, anche, vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità dellequestioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto.
Rinvio per norme sicurezza lavoro
Con l’articolo 32, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, viene traslata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sull’obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all`INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all’art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all’art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell’art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.
Niente ICI su fabbricati rurali
Con il comma 1-bis dell’articolo 23 viene disposto che ai fini dell'imposta comunale sugli immobili “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, amche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.”.
Concessionarie autostradali e modifica al codice dei contratti
Con il comma 1-quinquies dell’articolo 29 viene inserita una disposizione che modifica l’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall’articolo 2, comma 85 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In particolare viene sostituita la lettera c), della norma richiamata e viene previsto che le stesse società concessionarie devono provvedere, nel caso che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici).
Di conseguenza con il comma 1-sexies dell’articolo 29 viene disposta la sostituzione dell’articolo 253, comma 25, del citato D.Lgs. 163/06 prevedendo che in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.
Grandi opere
Con il comma 1- terdecies dell’articolo 29 viene stabilito che le somme stanziate dal 2006 in base alla Legge Obiettivo (legge 1 agosto 2002, n. 166) e successivi rifinanziamenti per realizzare grandi opere e non utilizzate entro il 31 dicembre 2008 saranno riscritte a bilancio di competenza degli anni successivi.
Autorizzazione paesaggistica
Con l’articolo 38 viene previsto che fino al 30 giugno 2009, il procedimento sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Viene rinviata, quindi, di sei mesi (in origine 31 dicembre 2008), l’entrata in vigore del nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146, del citato D.Lgs. 42/04.
Piano carceri
Con l’articolo 44-bis viene previsto che, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 20 (che detta, tra l’altro, norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185/, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
Il testo della legge di conversione è identico a quello approvato con voto di fiducia dal Senato e sul quale il Governo, la settimana scorsa, aveva richiesto ed ottenuto il voto di fiducia anche alla Camera.
Sono, quindi, confermate tutte le misure contenute nel provvedimento ed, in particolare, quelle, qui di seguito riportate.
Norme tecniche costruzioni
Con il comma 1-septies dell’articolo 29 viene differita al 30 giugno 2010 la norma (già fissata al 30 giugno 2009 dall’articolo 20, comma 1, del decreto.legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) sul regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Pertanto, potranno continuare ad essere applicate, fino al 30 giugno 2010, le norme già previste nell’articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 186, convertito dalla legge 27 luglio 2004 le quali, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni, consentono l’applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia.
Durante il periodo transitorio, potranno essere applicate facoltativamente le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, le Norme tecniche di cui al precedente D.M. 14 settembre 2005, ed i decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Permesso di costruire ed impianti energetici
Con il comma 1-octies dell’articolo 29, viene differita la scadenza dell’1 gennaio 2009, prevista dall’articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) entro cui i regolamenti edilizi avrebbero dovuto prevedere ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione e compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in maniera da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.
Arbitrati negli appalti pubblici
Con il comma 11-quinquiesdecies dell’articolo 29, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è disposta l’ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all’arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Sempre nello stesso comma viene, anche, inserita una disposizione aggiuntiva all’articolo 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti) con cui vengono dimezzati i compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000 n. 398 e sono, anche, vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità dellequestioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto.
Rinvio per norme sicurezza lavoro
Con l’articolo 32, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, viene traslata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all’art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sull’obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all`INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all’art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all’art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell’art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.
Niente ICI su fabbricati rurali
Con il comma 1-bis dell’articolo 23 viene disposto che ai fini dell'imposta comunale sugli immobili “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, amche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.”.
Concessionarie autostradali e modifica al codice dei contratti
Con il comma 1-quinquies dell’articolo 29 viene inserita una disposizione che modifica l’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall’articolo 2, comma 85 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In particolare viene sostituita la lettera c), della norma richiamata e viene previsto che le stesse società concessionarie devono provvedere, nel caso che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici).
Di conseguenza con il comma 1-sexies dell’articolo 29 viene disposta la sostituzione dell’articolo 253, comma 25, del citato D.Lgs. 163/06 prevedendo che in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.
Grandi opere
Con il comma 1- terdecies dell’articolo 29 viene stabilito che le somme stanziate dal 2006 in base alla Legge Obiettivo (legge 1 agosto 2002, n. 166) e successivi rifinanziamenti per realizzare grandi opere e non utilizzate entro il 31 dicembre 2008 saranno riscritte a bilancio di competenza degli anni successivi.
Autorizzazione paesaggistica
Con l’articolo 38 viene previsto che fino al 30 giugno 2009, il procedimento sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all’articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Viene rinviata, quindi, di sei mesi (in origine 31 dicembre 2008), l’entrata in vigore del nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica previsto dall’art. 146, del citato D.Lgs. 42/04.
Piano carceri
Con l’articolo 44-bis viene previsto che, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 20 (che detta, tra l’altro, norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185/, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l’aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.
A cura di Paolo
Oreto
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