APPROVAZIONE MODELLI AA7/8 E AA9/8
Sul supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio scorso, è stato pubblicato il provvedimento 28 dicembre 2006 dell’Agenzia delle En...
Sul supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio scorso, è stato pubblicato il provvedimento 28 dicembre
2006 dell’Agenzia delle Entrate recante: “Approvazione dei
modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio
attività, variazione dati o cessazione attivita' ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto”; il provvedimento si è reso
necessario al fine di recepire le disposizioni di cui all’art. 37,
comma 18, del decreto legge 223/2006, che hanno modificato l’art.
35 del dpr 633/72, e con lo stesso è stata approvata l’ottava
versione dei modelli Aa7/8 e Aa9/8 con le relative istruzioni, da
utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati
o cessazione attività ai fini IVA.
In linea con le disposizioni del Governo, la modifica è stata effettuata con lo scopo prevenire le frodi, in particolar modo negli scambi all’interno della comunità europea.
Le principali novità previste riguardano modo i contenuti che dovranno essere dichiarati e le disposizioni nel caso in cui non vengano fornite tutte le informazioni richieste. In particolare, vengono richiesti: numero di telefono e di fax, casella di posta elettronica, eventuale sito web, estremi catastali degli immobili destinati all’esercizio dell’attività specificandone il possesso o la detenzione (in caso di locazione o comodato vanno indicati gli estremi del contratto), codice fiscale dei soci e quote di partecipazione in caso di società con meno di dieci soci, e, per le attività commerciali, la tipologia di clientela e una sorta di business plan per l’anno successivo con l’indicazione dei presunti investimenti e cessioni presunti nel primo anno di esercizio di attività nei confronti di operatori appartenenti all’Unione Europea.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, reso noto che tutti coloro non forniranno tutte le informazioni saranno inseriti in una “black list” nella quale, in relazione ad alcuni parametri che considerano il grado di completezza dell’informazione, saranno inseriti tutti i contribuenti per i quali sarà valutato un eventuale controllo.
In linea con le disposizioni del Governo, la modifica è stata effettuata con lo scopo prevenire le frodi, in particolar modo negli scambi all’interno della comunità europea.
Le principali novità previste riguardano modo i contenuti che dovranno essere dichiarati e le disposizioni nel caso in cui non vengano fornite tutte le informazioni richieste. In particolare, vengono richiesti: numero di telefono e di fax, casella di posta elettronica, eventuale sito web, estremi catastali degli immobili destinati all’esercizio dell’attività specificandone il possesso o la detenzione (in caso di locazione o comodato vanno indicati gli estremi del contratto), codice fiscale dei soci e quote di partecipazione in caso di società con meno di dieci soci, e, per le attività commerciali, la tipologia di clientela e una sorta di business plan per l’anno successivo con l’indicazione dei presunti investimenti e cessioni presunti nel primo anno di esercizio di attività nei confronti di operatori appartenenti all’Unione Europea.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, reso noto che tutti coloro non forniranno tutte le informazioni saranno inseriti in una “black list” nella quale, in relazione ad alcuni parametri che considerano il grado di completezza dell’informazione, saranno inseriti tutti i contribuenti per i quali sarà valutato un eventuale controllo.
A cura di Gianluca
Oreto
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