ATTI E ALLEGATI TECNICI SCONTANO L'IMPOSTA DI BOLLA RIDOTTA SOLO IN CASO D'USO
Gli atti e i documenti allegati alla relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metalli...
Gli atti e i documenti allegati alla relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica scontano l'imposta ridotta di 1 euro per
ogni foglio o esemplare relativamente a "Tipi, disegni,
modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli
ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori …".
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139/E del 29 maggio 2009, in risposta ad un quesito posto da una giunta regionale spinta all'interpello dalle richieste formulate da parte di diversi ordini professionali in merito alla possibilità di apporre il bollo (nella misura di euro 14,62) solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con importi ridotti.
Ricalcando la risoluzione del 24 marzo 2009, n. 74/E (leggi articolo), con cui si è fatto presente che gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (permesso di costruire) non scontano l'imposta di bollo sin dall'inizio, ma solo in caso d'uso, il nuovo provvedimento, l'Agenzia ha chiarito che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private e pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, soggette all'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia per la copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.
Diversamente, gli atti e i documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate (come per gli allegati tecnici al permesso di costruire) sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare, ricordando che il concetto di "caso d'uso" si verifica quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139/E del 29 maggio 2009, in risposta ad un quesito posto da una giunta regionale spinta all'interpello dalle richieste formulate da parte di diversi ordini professionali in merito alla possibilità di apporre il bollo (nella misura di euro 14,62) solo sulla relazione a strutture ultimate e considerare le documentazioni come unico allegato alla stessa, da esentare dal bollo ovvero da valutare con importi ridotti.
Ricalcando la risoluzione del 24 marzo 2009, n. 74/E (leggi articolo), con cui si è fatto presente che gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (permesso di costruire) non scontano l'imposta di bollo sin dall'inizio, ma solo in caso d'uso, il nuovo provvedimento, l'Agenzia ha chiarito che le relazioni a strutture ultimate possono qualificarsi come scritture private e pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, soggette all'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio del Genio Civile, sia per la copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito.
Diversamente, gli atti e i documenti allegati alle relazioni a strutture ultimate (come per gli allegati tecnici al permesso di costruire) sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare, ricordando che il concetto di "caso d'uso" si verifica quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
A cura di Ilenia
Cicirello
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