ATTO ABILITATIVO EDILIZIO TACITO

Con la sentenza n. 1885 del 19 aprile 2006, il Tar Piemonte si è pronunciato sul controverso tema della Denuncia di Inizio Attività (DIA) e sui relativi pote...

23/05/2006
Con la sentenza n. 1885 del 19 aprile 2006, il Tar Piemonte si è pronunciato sul controverso tema della Denuncia di Inizio Attività (DIA) e sui relativi poteri di autotutela della Pubblica amministrazione.

I ricorrenti sono confinanti di un immobile sulla cui terrazza sono stati avviati, con DIA, lavori di ristrutturazione di due locali adibiti a solaio, da destinarsi a vani tecnici, e creazione di un nuovo locale mediante copertura della terrazza, con realizzazione di muratura perimetrale esterna.

Richiamando le fonti normative dell’istituto della DIA, i giudici concludono che la previsione, da parte del legislatore, dell’adottabilità di provvedimenti di secondo grado sottende la qualificazione della DIA come atto abilitativo tacito formatosi a seguito della denuncia del privato e del conseguente comportamento inerte dell’amministrazione.

Quindi, qualora l’amministrazione non eserciti i propri poteri inibitori, si forma un atto di assenso implicito, che può essere annullato in via di autotutela da parte della stessa amministrazione oppure da parte del giudice adito dal controinteressato.

Tornando al caso in esame, i giudici hanno dichiarato ammissibile la richiesta di annullamento dell’atto abilitativo tacito formatosi a seguito della DIA. È stato pure ritenuto fondato il motivo del ricorso secondo cui l’iniziativa edificatoria in questione non è assoggettabile a DIA.

Si tratta infatti di due diversi interventi: la ristrutturazione di due locali nel sottotetto e la creazione di un nuovo locale mediante copertura della terrazza.

Il Tar ha accolto il rilievo con cui i ricorrenti contestano la legittimità dei lavori di nuova costruzione mediante procedura di DIA, spiegando che l’intervento ha creato nuovi volumi e modificato la sagoma dell’edificio e, quindi, doveva essere realizzato previo rilascio di permesso di costruire.
Di conseguenza l’atto di assenso formatosi sulla DIA deve essere annullato.
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