AUTUNNO CALDO PER IL MINISTRO DI PIETRO
Autunno Caldo per il Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro. Sul suo tavolo oltre ai pressanti problemi legati principalmente alla mancanza di riso...
Autunno Caldo per il Ministro delle Infrastrutture
Antonio Di Pietro.
Sul suo tavolo oltre ai pressanti problemi legati principalmente alla mancanza di risorse per portare avanti le opere, piccole e grandi, previste dal precedente Governo i pressanti problemi legati alla Correzione del Codice degli appalti, al nuovo regolamento attuativo ed ai ricorsi di alcune regioni alla Corte costituzionale sempre in riferimento al Codice degli appalti.
La strada del nuovo codice degli appalti è, dunque, in salita ed allo stato attuale non è possibile fare previsioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e con il rinvio selettivo di alcune norme, in soli 15 giorni il settore è passato attraverso tre discipline e le norme applicabili sono state le seguenti:
Alcune Regioni, poi, e precisamente il Lazio, la Toscana, l’Abruzzo ed il Veneto unitamente alla Provincia autonoma di Trento hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale in riferimento al fatto che il Codice ha sottratto alla competenza regionale una lunga serie di materie rendendo di fatto inapplicabili le leggi regionali.
La soluzione a quanto verificatosi ed all’impasse attuale potrebbe essere quella ventilata nella Conferenza unificata del 3 Agosto e precisamente quella di inserire nel primo decreto correttivo, annunciato dal Governo ed in fase di elaborazione, una norma che limiti l’applicazione del Codice nelle Regioni che hanno già proprie leggi sugli appalti.
Ma il tempo passa e il rinvio selettivo previsto nell’articolo 1-Octoes della legge n. 228/2006 che modifica il Decreto legislativo n. 163/2006 termina il 31 gennaio 2007, data entro la quale il Governo, se vuole continuare sulla strada intrapresa deve emanare un Decreto legislativo correttivo. Ricordiamo che con il citato articolo 1-Octies, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ha subito alcune modifiche e precisamente quelle indicate negli articoli qui di seguito riportati:
Rammentiamo, per ultimo, che entro l’1 luglio 2007 dovrà essere emanato il nuovo Regolamento attuativo del Codice che sostituirà il Regolamento (DPR n. 554/1999) della legge n. 109/1994, in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti
Sul suo tavolo oltre ai pressanti problemi legati principalmente alla mancanza di risorse per portare avanti le opere, piccole e grandi, previste dal precedente Governo i pressanti problemi legati alla Correzione del Codice degli appalti, al nuovo regolamento attuativo ed ai ricorsi di alcune regioni alla Corte costituzionale sempre in riferimento al Codice degli appalti.
La strada del nuovo codice degli appalti è, dunque, in salita ed allo stato attuale non è possibile fare previsioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e con il rinvio selettivo di alcune norme, in soli 15 giorni il settore è passato attraverso tre discipline e le norme applicabili sono state le seguenti:
- la legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni (legge Merloni) sino al 30 giugno;
- il nuovo codice dall’1 luglio al 12 luglio;
- il nuovo codice con il rinvio selettivo di alcune norme dal 13 luglio.
Alcune Regioni, poi, e precisamente il Lazio, la Toscana, l’Abruzzo ed il Veneto unitamente alla Provincia autonoma di Trento hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale in riferimento al fatto che il Codice ha sottratto alla competenza regionale una lunga serie di materie rendendo di fatto inapplicabili le leggi regionali.
La soluzione a quanto verificatosi ed all’impasse attuale potrebbe essere quella ventilata nella Conferenza unificata del 3 Agosto e precisamente quella di inserire nel primo decreto correttivo, annunciato dal Governo ed in fase di elaborazione, una norma che limiti l’applicazione del Codice nelle Regioni che hanno già proprie leggi sugli appalti.
Ma il tempo passa e il rinvio selettivo previsto nell’articolo 1-Octoes della legge n. 228/2006 che modifica il Decreto legislativo n. 163/2006 termina il 31 gennaio 2007, data entro la quale il Governo, se vuole continuare sulla strada intrapresa deve emanare un Decreto legislativo correttivo. Ricordiamo che con il citato articolo 1-Octies, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ha subito alcune modifiche e precisamente quelle indicate negli articoli qui di seguito riportati:
- art. 32, comma 1 lettera c) da coordinare con l’articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006;
- art. 32, comma 3 da coordinare con l’articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006;
- art. 92, comma 2 nel quale il secondo ed il terzo periodo ("I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.") devono intendersi abrogati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006;
- art. 92, comma 4 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 223/2006;
- art. 118 da coordinare con la disciplina di cui all'articolo 35, commi da 28 a 33, del decreto-legge n. 223 del 2006;
- art. 177, comma 4, lettera f) abrogata dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006) ;
- art. 253, comma 1 sostituito dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006;
- art. 253, commi 1-bis ed 1-ter introdotti dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006;
- art. 253, comma 17 che deve intendersi abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006).
Rammentiamo, per ultimo, che entro l’1 luglio 2007 dovrà essere emanato il nuovo Regolamento attuativo del Codice che sostituirà il Regolamento (DPR n. 554/1999) della legge n. 109/1994, in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Modifiche Dlgs appalti .rtf Art. 1-octies dl 223 .rtf Legge 228 .pdf Codice 12/04 .pdfLink Correlati
Speciale appaltiIL NOTIZIOMETRO