Abusi edilizi, PdC in sanatoria e ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica
L'ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica deve essere impartito anche in caso di conseguimento del permesso di costru...
L'ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica deve essere impartito anche in caso di conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.
Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8697 del 28 febbraio 2019 intervenuta in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza di appello che aveva confermato l'ordine di demolizione impartito con due sentenze di condanna per reati edilizi, sulla base del rilievo che il provvedimento di sanatoria ottenuto, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, è produttivo di effetti estintivi solamente in relazione al reato urbanistico addebitato al richiedente, ma non anche in riferimento alle violazioni alla disciplina antisismica, con la conseguente impossibilità di accogliere l'istanza cumulativa di revoca degli ordini di demolizione impartiti con le due sentenze di condanna pronunziate nei confronti dell'imputato.
In Cassazione l'istante ha rappresentato di aver ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in relazione alle opere abusive, di cui era stata accertata la conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della loro realizzazione sia alla data del rilascio di tale sanatoria, dunque anche la regolarità sotto il profilo antisismico. Secondo il ricorrente, tale aspetto era già stato oggetto di verifica da parte del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, che aveva espresso parere favorevole riguardo al rispetto della normativa antisismica, con la conseguente incompatibilità tra l'ordine di demolizione e i successivi provvedimenti amministrativi emessi.
Gli ermellini hanno confermato la sentenza di appello. Considerata, infatti, l'indipendenza tra le due violazioni e i due ordini di demolizione, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. Correttamente, il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione impartito per violazioni a disposizioni di carattere sostanziale in materia di interventi edilizi in zone sismiche, non essendo intervenuto, oltre al permesso di costruire, che non lo surroga e non lo assorbe, anche un provvedimento di compatibilità antisismica, non sostituito dal mero parere favorevole emesso dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, che non surroga l'accertamento di compatibilità antisismica, cosicché non risulta essersi verificato alcun effetto estintivo della violazione alla disciplina in materia antisismica, idonea a consentire di revocare l'ordine di demolizione impartito in relazione ad essa, che quindi è stato confermato, non essendo stata neppure chiesta la sospensione del procedimento di esecuzione, in attesa del completamento di quello amministrativo volto a conseguire l'accertamento di compatibilità antisismica.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2019, n. 8697Link Correlati
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