Abusi edilizi e istanza di demolizione: la domanda di sanatoria può sospendere il procedimento sanzionatorio
La presentazione della domanda di sanatoria determina la sospensione dei procedimenti sanzionatori solo se l’istanza di condono si riferisce alle opere abusi...
La presentazione della domanda di sanatoria determina la sospensione dei procedimenti sanzionatori solo se l’istanza di condono si riferisce alle opere abusive per le quali si è attivato il procedimento.
Lo ha chiarito la Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza 3 novembre 2017, n. 5129 con la quale ha trattato il ricorso proposto per l'annullamento di un ordine di demolizione di manufatti eseguiti abusivamente e consistenti nell’edificazione di un ripostiglio in muratura 3 x 2 x 3 metri posto sul ballatoio all’ultimo piano e nell’installazione di un cancello in ferro per l’accesso al terrazzo.
Il ricorso
Il ricorso è stato presentato adducendo alle seguenti motivazioni:
- la violazione dell’art. 44 L. 47/1985 in relazione alla pendenza della domanda di condono edilizio che sospenderebbe i provvedimenti sanzionatori;
- la violazione e l’eccesso di potere per non essere le opere qualificabili come ristrutturazione edilizia, trattandosi di interventi interni qualificabili come ordinaria e straordinaria manutenzione;
- la violazione di legge e l’eccesso di potere per non essersi applicata la sanzione pecuniaria.
La sentenza del TAR
In riferimento alla prima motivazione, i giudici di primo grado
hanno confermato che sebbene sia corretta l’affermazione del
principio secondo cui la presentazione della domanda di sanatoria,
presentata ai sensi della L. 47/1985, determina la sospensione dei
procedimenti sanzionatori (v. art. 44 L. 47/1985), perché ciò
avvenga, è necessario che l’istanza di condono sia ragionevolmente
riferibile alle opere di cui si discute.
Nel caso di specie, la domanda di condono è priva di riferimenti
che consentano di apprezzare la consistenza e la natura delle opere
di cui si chiederebbe la sanatoria.
Quanto alle rimanenti censure, occorre distinguere tra:
- l’installazione di un cancelletto in capo alle scale che delimitano il ballatoio dell’ultimo piano;
- l’edificazione di un volume sul ballatoio stesso.
L’installazione di un cancelletto
La prima realizzazione è di nessuna rilevanza edilizia, trattandosi di un piccolo cancello posto all’interno del fabbricato in testa al vano scale. Una simile installazione è pari a un’opera di arredo interna in quanto non determina la creazioni di volumi né di superfici. Sul piano edilizio, quindi, l’opera non è rilevante, restando ininfluente in questa sede amministrativa ogni diversa valutazione rispetto alla giuridica possibilità di una simile installazione sul piano del rispetto dei diritti di proprietà degli altri condòmini.
L’edificazione di un volume sul ballatoio
In riferimento all'edificazione di un ripostiglio in muratura 3 x 2 x 3 metri posto sul ballatoio all’ultimo piano, questo in effetti determina un aumento dei volumi e delle superfici con conseguente impossibilità di qualificare l’intervento come di mera manutenzione. Si tratta, quindi, di un volume del tutto nuovo ed esterno agli appartamenti già esistenti nel fabbricato che, per quanto di limitate dimensioni, integra una nuova costruzione (art. 31 L. 457/1978, poi, recepito all’art. 3 lett. e, D.P.R. 380/2001), pur se interna al fabbricato, come tale bisognevole del titolo edilizio.
L’applicazione della sanzione demolitoria è, quindi, del tutto legittima e vincolata, potendosi dar luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria solo nel caso in cui la demolizione non sia “possibile”, eventualità che non solo non è documentata, ma che appare estremamente improbabile in relazione alla natura del manufatto che, quale stanza edificata sul ballatoio priva di portanza sulle altre parti dell’immobile, è di agevole rimozione.
Il ripostiglio in questione, inoltre, non è qualificabile come volume tecnico. In riferimento a questo, per individuare la nozione di” volume tecnico”, come tale escluso dal calcolo della volumetria, occorre fare riferimento a tre parametri:
- il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo esso avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;
- il secondo e il terzo, negativi, ossia ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra le esigenze edilizie e il volume realizzato.
Quest'ultimo deve essere completamente privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto esclusivamente destinato a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale, che non possono essere ubicati all'interno di essa.
Nel caso di specie, è evidente la mancata ricorrenza dei tre parametri in questione, non sussistendo né il nesso di strumentalità necessaria con il fabbricato (che ben potrebbe fare a meno dell’indicato ripostiglio), né l’impossibilità di soluzioni progettuali differenti (il ripostiglio avrebbe potuto essere collocato in altre parti del fabbricato), né, infine, l’assenza di autonomia (trattandosi di ripostiglio, suscettibile, in quanto tale, di uso svincolato dalle esigenze del fabbricato).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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