Abusi edilizi e ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla pertinenza urbanistico-edilizia
La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso tra bene accessorio e principale
Pertinenza urbanistico-edilizia, lungo tempo trascorso dagli abusi edilizi e ordine di demolizione. Sono i temi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 187 che ci consentono di approfondire questi importanti argomenti.
Il motivo del ricorso
A proporre ricorso, i proprietari di un terreno agricolo che avevano realizzato due manufatti ritenuti abusivi dall'amministrazione comunale che ne aveva ordinato la demolizione. Dopo il parere negativo del TAR che quindi aveva confermato l'ordine di demolizione, il ricorso arriva sul tavolo dei giudici del consiglio di Stato.
La contestazione poggiava su 3 distinti argomenti:
- il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso edilizio e l’ordine di demolizione;
- la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’amministrazione;
- l’errore nel non aver considerato pertinenza urbanistico-edilizia o volumi tecnici gli abusi.
L'ordine di demolizione
Come più volte ricordato dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado (e il fatto che ancora circolino certi ricorsi risulta essere davvero molto strano), l'ordine di demolizione è un atto di natura doverosa e vincolata. Questo vuol dire che non richiede particolare motivazione essendo sufficiente che il documento descriva, come è avvenuto nel caso analizzato, quali sono le opere contestate per permettere al proprietario di rimuoverle spontaneamente.
E' ormai risaputo, tra l'altro, che il lungo tempo della realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo "a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui, anche in tal caso, l’ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse". Gli ordini di demolizione, avendo natura vincolata, non necessitano di previa comunicazione dell'avvio del procedimento.
Le pertinenze
La pertinenza urbanistico-edilizia si ha solo quando esiste un nesso oggettivo tra bene accessorio e principale, che consenta la destinazione del primo ad uso "servente" durevole e che comunque abbia dimensioni ridotte e modeste rispetto all'edificio in cui si inserisce. Si parla, dunque di pertinenza, quando il manufatto non è solo "preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore “carico urbanistico” proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale".
Il volume tecnico
Si parla, invece di volume tecnico, quando si è in presenza di un'opera di limitata consistenza volumetrica, priva di autonomia funzionale (anche solo potenziale), destinata a contenere gli impianti essenziali per le esigenze tecnico-funzionali dell'edificio. Nel caso analizzato, per i giudici, i due manufatti oggetto del ricorso non appartengono a nessuna delle due categorie analizzate, quindi non si tratta né di una pertinenza, né di volume tecnico. Per questo, considerati dimensioni e volumi e materiali utilizzati, i due manufatti sono abusivi e vanno demoliti, così come giustamente ordinato dall'amministrazione comunale. L'appello dunque è stato respinto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 187IL NOTIZIOMETRO