Abusi edilizi e ordine di demolizione: niente motivazioni se l'immobile è realizzato senza titoli edilizi
È legittimo il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo perché realizzato senza titolo e come tale è sufficientemente motivato con il semplice rif...
È legittimo il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo perché realizzato senza titolo e come tale è sufficientemente motivato con il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo.
Lo ha chiarito ancora una volta il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1014 del 12 febbraio 2019, chiamato ancora sul tema degli abusi edilizi dopo che una copiosa giurisprudenza ha già affrontato l'argomento. In particolare, il ricorso è stato presentato per la riforma di una sentenza del TAR che aveva confermato un'ordinanza di demolizione di opere consistenti nel completamento del preesistente piano terra di un edificio residenziale con un ampliamento di circa 140 mq, realizzazione di intonaci, predisposizione degli impianti tecnologici, pavimentazione e posa in opera parziale degli infissi esterni.
Il TAR aveva già chiarito che sulle opere in questione non ci fosse nessuna prova di una precedente domanda di condono volta a sanarli, domanda asserita ma non precisata negli esatti suoi termini, e che la presentazione di una successiva domanda di accertamento di conformità non valesse a privare l’ordinanza di validità.
In appello il ricorrente ha riproposto lo stesso motivo che il Consiglio di Stato ha rigettato. Palazzo Spada ha ricordato la decisione dell'Adunanza Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9 con la quale era già stato affermato che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, sia pure giunta dopo un lungo lasso di tempo dal compimento dell'abuso edilizio, non richiede di nessuna motivazione.
Anche nel caso di specie, i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito che il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione di un immobile abusivo perché realizzato senza titolo ha natura vincolata e come tale è sufficientemente motivato con il semplice riferimento al fatto storico dell’esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo.
Appare utile ricordare un principio ormai pacifico per il quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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