Abusi edilizi: i manufatti incompleti non sono condonabili
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2478/2015 del 15/05/2015 ha dichiarato legittimo il diniego del Comune all'istanza di Condono edilizio per un m...
La recente sentenza del Consiglio di Stato n.
2478/2015 del 15/05/2015 ha dichiarato legittimo il
diniego del Comune all'istanza di Condono edilizio
per un manufatto incompleto in funzione del
parere negativo della competente
Soprintendenza.
Merito
Il presupposto giuridico per la procedibilità del
Condono è l'avvenuta ultimazione delle opere ad
una certa data.
Nella fattispecie il ricorrente aveva presentato un'istanza di
condono di un manufatto realizzato in zona gravata da più vincoli
tra cui quello paesaggistico (zona costiera), inoltre gli organismi
edilizi si presentavano privi di muri perimetrali e dotati di
coperture "provvisorie".
Seppure l'istanza fosse accompagnata anche da un preciso progetto
di recupero a completamento la Soprintendenza ha emesso parere
negativo in quanto lo stato attuale dei volumi a grezzo, ampiamente
documentato da foto, si presentava in quell'istante in palese
incompatibilità paesaggistica e quindi condizione sufficiente per
denegare l'istanza dal Comune [1][2][3].
Alle stesse conclusione perviene una precedente sentenza dello
stesso Consiglio di Stato n° 1129 del 25 febbraio 2013.
Il valore culturale del paesaggio, come statuito con l'Art. 9 della
Costituzione, mantiene una posizione di privilegio di fronte
all'abuso edilizio privato.
Note e Riferimenti:
[1] Art. 32 della L. 47/85 al comma 1
statuisce:
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il
rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle
ricadenti nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dal
vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga reso dalle suddette
amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende
reso in senso negativo. (omissis)
[2] Art. 32 della L. 47/85 al comma 3
statuisce:
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
(omissis)
[3] Art. 33 della L. 47/85 al comma 1
statuisce:
Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di
sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli,
qualora, questi comportino inedificabilità e siano stati imposti
prima della esecuzione delle opere stesse:(omissis)
Documenti Allegati
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