Abusi edilizi: la Cassazione sulla revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione
La revoca o sospensione dell'ordine di demolizione deve essere disposta dal giudice solo in caso di accertamento di situazioni che lo renderebbero incompatibile
Ordinanza di demolizione, ricorsi al Tar e autorizzazioni paesaggistiche. C'è questo e molto altro all'interno della sentenza della Corte di Cassazione n. 36755 del 21 dicembre 2020 che ci consente di affrontare l’argomento “abusi edilizi”.
Il fatto
Chiede lumi alla corte di Cassazione la proprietaria di un immobile ritenuto abusivo e su cui pende un'ordinanza di demolizione da parte di un'amministrazione comunale. Già il Tar si era espresso in maniera negativa sul ricorso, confermando la tesi dell'amministrazione comunale e quindi la validità dell'ordinanza di demolizione del fabbricato abusivo. La proprietaria, nel corso degli anni, in attesa di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, aveva continuato a realizzare opere abusive, "tali da determinare un aggravio del carico urbanistico e dell'impatto ambientale". Il comune aveva negato la sanatoria per mancata integrazione dei documenti entro il termine fissato.
Il ricorso pendente al Tar
Secondo l'amministrazione comunale la pendenza del ricorso al Tar sul diniego alla sanatoria, non ferma o dilata, comunque, le tempistiche dell'esecuzione della demolizione. Né tantomeno il parere favorevole dell'autorizzazione paesaggistica che, sempre secondo il comune, sarebbe stato dato senza considerare il reale stato dei luoghi. Ma secondo la proprietaria dell'immobile, non è così. E si arriva alla Cassazione.
Revoca o sospensione dell'ordine di demolizione
La revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione deve essere disposta dal giudice solo in caso di accertamento di una situazione che lo renderebbe incompatibile, come può essere la presentazione di una istanza di condono o un provvedimento di condono. Nel caso in cui ci sia un condono o una sanatoria successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice deve tenere conto, prima di dare il via alla procedura di demolizione, se esistono cause ostative al suo accoglimento, valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione della demolizione solo se i tempi sono realmente "stretti" o se ci sono atti amministrativi incompatibili con l'ordinanza stessa.
Per la cassazione le procedure sono state fatte in maniera corretta
Secondo la Cassazione, il giudice dell'esecuzione della demolizione ha agito correttamente, rilevando che la pendenza del ricorso al Tar sul diniego della sanatoria, non potesse dilatare ancora i tempi dell'esecuzione della demolizione. Tra l'altro, si legge nella sentenza, viste le dimensioni della costruzione abusiva, questa non poteva essere sanata. Il parere favorevole dell'autorizzazione paesaggistica è fondato, poi, su una non corretta rappresentazione dei luoghi. La decisione dei giudici della Corte di Cassazione di confermare quanto già detto dal Tar punta, soprattutto, sul fatto che il manufatto abusivo superava i limiti volumetrici per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 2020, n. 36755IL NOTIZIOMETRO