Abusi edilizie e piscine: necessari permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Dal punto di vista urbanistico tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria, siano essi interrati o meno, e fra di essi devono esser...
Dal punto di vista urbanistico tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria, siano essi interrati o meno, e fra di essi devono essere ricomprese anche le piscine, in quanto non qualificabili come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che sono in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio.
Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 11586 del 7 ottobre 2019 che ha ripreso un concetto già chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1913 del 19 gennaio 2019, in riferimento alla qualificazione dal punto di vista urbanistico delle piscine.
In particolare, i giudici di primo grado hanno rilevato che la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessitano del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria. È stato, inoltre, evidenziato che anche avendo riguardo al profilo urbanistico non assume rilievo il richiamo al concetto di pertinenza, giacché tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.
Stesse considerazioni arrivate a gennaio dalla Corte di Cassazione che aveva confermato le caratteristiche urbanistiche delle piscine interrate che, configurandosi come interventi di nuova costruzione, necessiterebbero di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, non essendo suscettibili ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Igs. n. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria.
Le sanzioni
Come previsto all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), in caso di interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, è prevista la seguente sequenza di provvedimenti:
- il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto;
- se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
A questo punto, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Permesso di costruire in sanatoria
Ricordiamo chein caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppio accertamento di conformità).
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del Testo Unico Edilizia. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 7 ottobre 2019, n. 11586 Sentenza Corte di Cassazione 19 gennaio 2019, n. 1913Link Correlati
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