Abuso edilizio, piano di lottizzazione e sequestro preventivo: nuova sentenza della Cassazione
Ai fini dell'integrazione del reato di "lottizzazione abusiva", e non di mero abuso edilizio, è necessaria la sussistenza del presupposto della illegittima t...
Ai fini dell'integrazione del reato di "lottizzazione abusiva", e non di mero abuso edilizio, è necessaria la sussistenza del presupposto della illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Per "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" è possibile considerare:
- una trasformazione di tale consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona;
- un intervento innovativo sul tessuto urbanistico;
tali da rendere necessaria l'esecuzione di nuove opere di urbanizzazione o di potenziamento di quelle già esistenti, sottraendo, in tal modo, le relative scelte di programmazione e pianificazione urbanistica agli organismi a ciò competenti.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 29 settembre 2017, n. 44946 con la quale ha accolto il ricorso presentato contro un'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame presentata in relazione alla precedente ordinanza con la quale era stato convalidato il sequestro preventivo d'urgenza di un'area, in relazione ad una provvisoria imputazione avente ad oggetto la violazione dell'art. 44, lettera c), del dPR n. 380/2001 (lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio).
Gli Ermellini hanno specificato che ai fini dell'integrazione del reato di "lottizzazione abusiva", e non di mero abuso edilizio, è necessaria la sussistenza del presupposto della illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Si tratta, pertanto, di verificare singulatim se la natura delle opere ritenute abusive abbia una valenza autonoma punibile ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 44 del dPR n. 380/2001, ovvero se queste siano idonee a conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale in modo da creare una nuova "maglia" di tessuto urbano tale da comportare la necessità di predisporre o quantomeno integrare le opere di urbanizzazione o, comunque, di raccordo infrastrutturale fra il preesistenti aggregato abitativo e quello di più recente insediamento.
Ai fini della verifica del reato di lottizzazione abusiva, la Cassazione ha fatto l'esempio della modificazione della destinazione d'uso di una preesistente struttura alberghiera, attraverso la sua parcellizzazione in numerose struttura abitative di ridotte dimensione, ciascuna di esse destinata, diversamente rispetto a quanto usualmente avviene per una struttura alberghiera, ad una stabile residenzialità. Nella fattispecie, trattandosi di una modificazione potenzialmente idonea a comportare l'esigenza del potenziamento delle infrastrutture urbanistiche, non essendo queste, pur adeguate ad una presenza antropica occasionale tipica della preesistente destinazione d'uso, più idonee a fronteggiare, invece, una più costante e stabile presenza connessa alla tendenziale stanzialità degli abitanti della medesima una volta oggetto del riferito frazionamento, si può parlare di "lottizzazione abusiva".
Nel caso di specie, invece, non è stato verificato se la suddivisione di un immobile preesistente in due unità immobiliari sia stata realizzata in un tessuto già adeguatamente urbanizzato o tale da rendere non più strutturalmente adeguata la rete delle infrastrutture urbanistiche ove esistenti, imponendone l'irrobustimento, ovvero - laddove si tratti di un insediamento ubicato in una realtà ancora non contaminata da significative presenze antropiche - ne renda necessaria la realizzazione, così incidendo sulle scelte di programmazione urbanistica, in tal modo espropriate rispetto alle ordinarie competenze spettanti agli organismi pubblici territoriali.
L'assenza di qualsivoglia riferimento in ordine a tali aspetti della vicenda, la cui valutazione appare invece indispensabile in ordine alla integrazione del reato in provvisoria contestazione, rende l'indagine in merito alla qualificazione giuridica della fattispecie del tutto parziale e, pertanto, comporta che siffatta qualificazione, mancando l'accertamento - sia pure a livello delibativo - degli elementi strutturali della fattispecie, abbia condotto ad un risultato contra legem. La ordinanza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale per il riesame.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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