Accatastamento unità collabenti (ruderi): chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 29440 del 30 luglio 2013, trasmessa ai Consigli nazionali degli architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agr...
L'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 29440 del 30
luglio 2013, trasmessa ai Consigli nazionali degli architetti,
ingegneri, agronomi, geometri, periti agrari e industriali, in
riferimento al problema dell'accatastamento dei ruderi (unità
collabenti) ha comunicato che l'attribuzione agli stessi della
categoria F/2 è regolamentata dall'art. 3, comma 2 del decreto
del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28; ovviamente
deve trattarsi di costruzioni caratterizzate da un notevole
livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale
temporalmente rilevante.
Nel citato comma 2 viene precisato che per tali immobili sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento dei dati catastali e che possono essere iscritti al Catasto con l'indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, senza alcuna rendita
Nella nota in argomento viene, anche, precisato che in riferimento all'articolo 7 del citato D.M. n. 28/1998, deve essere prodotta una autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti di elettricità, acqua e gas.
Per le dichiarazioni di unità collabenti (ruderi) nella categoria catastale F/2 è necessario, dunque, che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico del committente:
Nel citato comma 2 viene precisato che per tali immobili sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento dei dati catastali e che possono essere iscritti al Catasto con l'indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, senza alcuna rendita
Nella nota in argomento viene, anche, precisato che in riferimento all'articolo 7 del citato D.M. n. 28/1998, deve essere prodotta una autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti di elettricità, acqua e gas.
Per le dichiarazioni di unità collabenti (ruderi) nella categoria catastale F/2 è necessario, dunque, che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico del committente:
- rediga una relazione, datata e firmata, sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla condizione delle strutture e alla conservazione del manufatto, che devono essere documentate anche da documentazione fotografica;
- alleghi l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, attestante l'assenza di servizi idrici, elettrici e del gas.
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