Accesso al IV Conto Energia: esclusione dalle graduatorie
Impianti fotovoltaici: la presentazione della domanda per l'accesso ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011 e la richiesta di attestazione della i...
Impianti fotovoltaici: la presentazione della domanda per l'accesso
ai benefici economici di cui al d.m. 5 maggio 2011 e la richiesta
di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo
all'impianto effettuate entro la scadenza dei termini prevista
non possono essere invalidate da eventuali ritardi delle
Amministrazioni nel rilascio di tali certificazioni.
Questo il parere di Palazzo Spada, espresso attraverso la sentenza n. 2005 del 12 aprile 2013, che ha accolto il ricorso in primo grado alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma Sez. III Ter n. 657/2013, concernente proprio la graduatoria di impianti iscritti al registro per l'incentivazione di produzione energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
Nel caso specifico, la ditta aveva presentato entro i termini utili la domanda di attestazione al fine di accedere al quarto conto energia, ma, nonostante questo, sul portale del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impianto dell'impresa è risultato escluso dalla graduatoria.
Il Consiglio di Stato ha reputato fondata la richiesta di annullamento di tale graduatoria, mettendo in evidenza che, ai sensi dell'art.1 lett.c) dell'allegato 3-A del d.m. 5 maggio 2011, eventuali ritardi dell'Amministrazione comunale connessi a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata.
La sentenza infine sottolinea anche che "in una logica di leale collaborazione tra le parti", una volta verificata la presentazione della domanda di attestazione nel rispetto dei termini, il GSE avrebbe potuto fissare un termine alla ditta per l'integrazione della documentazione.
Questo il parere di Palazzo Spada, espresso attraverso la sentenza n. 2005 del 12 aprile 2013, che ha accolto il ricorso in primo grado alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma Sez. III Ter n. 657/2013, concernente proprio la graduatoria di impianti iscritti al registro per l'incentivazione di produzione energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.
Nel caso specifico, la ditta aveva presentato entro i termini utili la domanda di attestazione al fine di accedere al quarto conto energia, ma, nonostante questo, sul portale del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'impianto dell'impresa è risultato escluso dalla graduatoria.
Il Consiglio di Stato ha reputato fondata la richiesta di annullamento di tale graduatoria, mettendo in evidenza che, ai sensi dell'art.1 lett.c) dell'allegato 3-A del d.m. 5 maggio 2011, eventuali ritardi dell'Amministrazione comunale connessi a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata.
La sentenza infine sottolinea anche che "in una logica di leale collaborazione tra le parti", una volta verificata la presentazione della domanda di attestazione nel rispetto dei termini, il GSE avrebbe potuto fissare un termine alla ditta per l'integrazione della documentazione.
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