Accesso civico e trasparenza: nuova segnalazione dall'ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 concernente la disciplina riguardante il diritto di ...
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 concernente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1301 del 20 dicembre 2017
Con questo atto di segnalazione l’ANAC ha formulato delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 al fine di adottare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti. Benché, infatti, l’ANAC abbia emanato delle linee guida ad hoc (determinazioni nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n. 241 dell’8 marzo 2017, n. 1134 dell’8 novembre 2017) volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi, sono state evidenziate alcune questioni aperte e lacune normative che meritano di essere segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti. Nella predisposizione di tali atti l’Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di riferimento, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta della relativa disciplina, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito illustrate.
Di seguito la versione integrale delle osservazioni.
Art. 4-bis – Trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche
L’art. 4-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che, al fine
di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla
spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia
digitale (AGID), d’intesa con il Ministero dell’economica e delle
finanze, gestisca il sito internet denominato “Soldi pubblici”,
tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia
della spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata,
nonché all’ambito temporale di riferimento (comma 1).
Come precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016,
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs.
97/2016”, si tratta di un portale web, che raccoglie
i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema
informativo sulle operazione degli enti pubblici (SIOPE) e li
pubblica previa rielaborazione nella forma.
E’ inoltre previsto, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2,
l’obbligo per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito,
nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati relativi ai
propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla
tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e
ai beneficiari. La disposizione riveste un particolare rilievo,
posto anche che attualmente l’omessa pubblicazione dei dati
comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art.
47, co. 1 e 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Le citate disposizioni hanno destato incertezze applicative con
riferimento all’ambito soggettivo e all’ambito oggettivo degli
obblighi di trasparenza ivi contemplati.
Occorre, infatti, considerare che il sito “Soldi pubblici”
attualmente riporta i dati relativi ai pagamenti delle regioni,
comuni, province, città metropolitane e ministeri e che il sistema
SIOPE, dopo una fase sperimentale, è entrato a regime per le
regioni, province, comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti e per le università (il sistema SIOPE è stato
progressivamente esteso ad altre tipologie di amministrazioni ed
enti ed è destinato a coinvolgere tutte le amministrazioni
ricomprese nell’elenco dell’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, co. 3,
della legge 196/2009; cfr. da ultimo il decreto 25 settembre 2017
del Ministero dell’economia e finanze).
In base al comma 1, le amministrazioni sopra indicate sono tenute a
comunicare i dati al sito “soldi pubblici”. In base al comma 2,
invece, tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul
proprio sito nella sezione Amministrazione trasparente i dati
specificati nella disposizione.
La formulazione delle norme soffre, innanzitutto, di un difetto di
coordinamento circa l’ambito soggettivo di applicazione laddove non
risulta chiaro quali siano le amministrazioni tenute agli
adempimenti di cui al co. 2, rispetto a quelle di cui l co. 1. Da
tale difetto di coordinamento deriva, inoltre, il rischio di
riportare i medesimi dati su siti differenti, in difformità al
principio di semplificazione degli oneri a carico dei destinatari
delle misure di trasparenza, affermato nel d.lgs. 33/2013.
Altro disallineamento tra il co. 1 e il co. 2 riguarda i dati da
pubblicare in quanto non vi è totale coincidenza tra i dati
disponibili nel sito “Soldi pubblici” e quelli che devono essere
pubblicati sui siti istituzionali. Tale discrasia determina dubbi
in merito alla corretta modalità di attuazione della disposizione,
che dovrebbe consentire, fra l’altro, un agevole raffronto tra gli
elementi informativi oggetto della norma di trasparenza
disciplinata all’art. 4-bis co. 1 e 2.
Si ritiene pertanto opportuno l’intervento del legislatore,
auspicato nella predetta delibera n. 1310/2016, per superare le
perplessità scaturite in merito all’applicazione dell’art.
4-bis, anche nell’ottica di evitare duplicazioni di
obblighi di pubblicazione.
Ferma restando la formulazione del comma 1, il comma 2 andrebbe
modificato per specificare, innanzitutto, che il set di dati da
pubblicare sul sito istituzionale è lo stesso che deve essere
comunicato a “Soldi pubblici”. Occorrerebbe, inoltre, chiarire al
medesimo comma 2 che i soggetti di cui all’art. 2-bis, per
i quali i dati relativi ai pagamenti confluiscono nel sito “Soldi
pubblici”, assicurano nel proprio sito istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, il collegamento ipertestuale al
predetto sito, in coerenza con quanto previsto all’art. 9-bis del
d.lgs. 33/2013. La disposizione dovrebbe anche precisare che le
sole amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs.
33/2013, non tenuti a inviare i dati al sito “Soldi pubblici”,
pubblicano direttamente i medesimi dati sul proprio sito nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 9-bis - Pubblicazione delle banche
dati
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art. 9-bis
“Pubblicazione delle banche dati”.
Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari delle
banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i dati presenti nelle
banche dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, anche in
termini di qualità delle informazioni previste dall’articolo 6.
Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente
contenuti nelle banche dati, tutti i soggetti cui si applica il
decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di
pubblicazione, attraverso l’indicazione sul proprio sito, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, del collegamento
ipertestuale alle stesse banche dati. Resta ferma la possibilità
per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito
i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca
dati.
Al comma 3 si specifica che qualora nelle banche dati sia stata
omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la
richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’amministrazione titolare della banca dati.
Ai sensi del comma 4 laddove, invece, l’omessa pubblicazione dei
dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia
imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso
civico è presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla
comunicazione.
L’Allegato B, cui si riferisce il comma 1, contiene l’elenco in
forma di tabella delle Banche dati e delle Amministrazioni che le
detengono, delle norme che le hanno istituite nonché dei singoli
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 che
dovrebbero essere coincidenti con quelli contenuti nelle stesse
banche dati.
La disposizione assolve a un triplice scopo meritevole di
particolare apprezzamento:
- introdurre modalità semplificate di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni nel senso che le stesse invece di pubblicare nuovamente dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, già comunicati alle amministrazioni che detengono Banche dati, potranno limitarsi ad inserire nell’apposita sezione o sottosezione di “Amministrazione trasparente” il link opportuno;
- evitare duplicazioni e impedire che su siti diversi siano pubblicati dati discordanti;
- avviare un processo di apertura delle banche detenute dalle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda l’apertura delle banche dati, il d.lgs. 25
maggio 2016, n. 97 ha disposto all’art. 42, co. 2, che entro un
anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 97/2016,
le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui
all’articolo 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, «verificano la
completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche
amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B
del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario,
trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o
aggiornati». Pertanto lo scorso 23 giugno sono decorsi i
termini assegnati per l’adeguamento dei dati e l’apertura delle
banche dati.
Come visto sopra, l’intento primario del legislatore è stato quello
di semplificare l’attuazione della normativa sulla trasparenza.
Tuttavia la disposizione di cui all’art. 9-bis si è rilevata, in
realtà, di difficile attuazione. La ragione principale risiede nel
fatto che le banche dati cui si riferisce la norma sono state
istituite e realizzate prima dell’entrata in vigore del d.lgs.
33/2013 per scopi diversi da quelli che si prefigge l’art.
9-bis.
Da subito, pertanto, si è riscontrato un disallineamento o solo una
parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli
atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai
sensi del d.lgs. 33/2013. Inoltre, la discrasia attiene anche ai
contenuti degli obblighi, in quanto le banche dati contengono
spesso solo dati, mentre il d.lgs. 33/2013 si riferisce anche a
“documenti e informazioni”.
Per allineare i contenuti delle banche dati agli obblighi di
pubblicazione si renderebbe, perciò, necessario un investimento per
la revisione delle banche dati elencate nell’Allegato B) volto a
consentire una corretta attuazione della disposizione. Allo stato
attuale, il rischio è quello di avere interpretazioni volte ad
adempimenti formali con la pubblicazione parcellizzata dei dati
attinenti ad un medesimo set considerato unitariamente da
diverse norme del d.lgs. 33/2013, in parte sui siti delle
amministrazioni detentrici delle banche dati e in parte - per i
dati non conferiti alle banche dati- sui siti delle
amministrazioni. Con la conseguenza di perdere l’unitarietà
dell’informazione voluta dal legislatore in ordine ad un medesimo
profilo organizzativo o funzionale e di costringere gli interessati
a consultare due diversi siti, quello della banca dati e quello
dell’amministrazione, per ottenere un’informazione completa.
Fermo restando l’apprezzamento dell’Autorità sugli obiettivi di
fondo perseguiti dal legislatore, ed, in particolare, circa
l’apertura delle banche dati pubbliche e la loro interoperabilità,
si ritiene tuttavia opportuno un intervento correttivo che consenta
di superare le difficoltà applicative sopra esposte.
La modifica dell’art. 9-bis potrebbe volgere nella direzione di
prevedere sicuramente l’apertura delle banche dati dell’Allegato
B), stabilendo però che la sostituzione dell’obbligo di
pubblicazione per le amministrazioni sui propri siti possa
realizzarsi solo quando vi sia una totale coincidenza tra i dati
contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs.
33/2013.
Ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs
33/2013, qualora nelle banche dati sia stata omessa la
pubblicazione di dati effettivamente coincidenti con quelli
previsti dal d.lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico
dovrebbe essere esercitata nei confronti dell’amministrazione
titolare della banca dati.
Nell’ipotesi, invece, in cui non vi sia la totale coincidenza tra i
dati, la richiesta di accesso civico andrebbe esercitata nei
confronti delle amministrazioni tenute alla pubblicazione dei dati,
restando fermo, in tali casi, come anticipato, l’obbligo per le
amministrazioni di pubblicare sul proprio sito tutti i dati
previsti dal d.lgs. 33/2013.
Art. 14- Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 gli
obblighi di trasparenza di cui al co. 1, del medesimo articolo -
lett. da a) ad f) – sono stati estesi anche ai titolari di
incarichi dirigenziali. Gli obblighi previsti alle lettere c) ed
f), ovvero compensi connessi all’assunzione della carica, importi
dei viaggi di servizio e missioni, dichiarazioni dei dati
patrimoniali e reddituali, sono stati oggetto di impugnativa e al
momento verte sugli stessi un giudizio di legittimità
costituzionale (vedi infra).
Nell’ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14, il
d.lgs. 97/2016 ha inciso sulla sua sistematica e, come l’Autorità
ha potuto rilevare nel corso dell’attività di vigilanza e nei
numerosi quesiti ricevuti, la nuova formulazione si è prestata a
dubbi interpretativi e applicativi.
Gli obblighi previsti al co. 1 dell’art. 14 trovano, infatti,
uguale applicazione nei confronti di tre distinte categorie di
soggetti: titolari di incarichi politici, anche se non di carattere
elettivo, di livello statale, regionale e locale; titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito;
titolari di incarichi dirigenziali.
Con riguardo ai soggetti, si è ravvisata, in particolare, la
necessità di meglio individuare “i titolari di incarichi o
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque
denominati” distinguendoli dagli organi espressione di
rappresentanza politica. La definizione adottata all’art. 14
risulta, infatti, non allineata con quella contenuta all’articolo 4
del d.lgs. 165/2001 che distingue tra organi di indirizzo
“espressione di rappresentanza politica” e organi che non lo
siano.
Nella delibera n. 241/2017, e precedentemente nella delibera n.
144/2014, l’Autorità ha chiarito che gli obblighi dell’art. 14
trovano applicazione non solo con riferimento ai componenti degli
organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica ma anche “ai componenti degli organi che, pur non
espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di
indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e
all’attività dell’amministrazione cui sono preposti”.
In linea quindi con gli orientamenti interpretativi formulati da
questa Autorità, sarebbe utile distinguere meglio, all’interno
dell’articolo 14, i titolari degli organi a carattere politico -
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza
politica nello Stato, nelle regioni e negli enti locali - e i
titolari degli organi di indirizzo non a carattere politico,
individuando per questi ultimi le posizioni cui la norma si
applica. Questi ultimi dovrebbero essere i titolari di organi di
governo, di amministrazione o di direzione comunque denominati,
salvo che il mandato o l’incarico sia attribuito a titolo gratuito,
negli enti pubblici, economici e non, e nelle società e negli altri
enti di diritto privato a controllo pubblico, come definiti
dall’art. 2-bis del medesimo d.lgs. 33/2013.
Si ritiene, invece, che la disciplina per i titolari di incarichi
dirigenziali debba essere espunta dall’art. 14 e considerata in un
distinto articolo (art. 14-bis).
Giova inoltre evidenziare che la formulazione sia del precedente
sia del nuovo articolo 14 del d.lgs. 33/2013 ha originato, anche
con riguardo ai titolari di incarichi politici e di
amministrazione, perplessità e problemi interpretativi con
riferimento alla tutela della riservatezza derivanti dall’obbligo
vigente di indicizzare e rendere rintracciabili tramite i motori di
ricerca web anche i dati riguardanti la situazione patrimoniale e
reddituale (art. 7 bis del d.lgs. 33/2013). È indubbio che la
decontestualizzazione che ne deriva, in particolare per tale
specifica tipologia di dati, comporti un elevato rischio di
alterazione, manipolazione e riproduzione degli stessi per scopi
diversi rispetto alle finalità di trasparenza.
Si ritiene opportuno, pertanto, in primo luogo che per le
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f)
(dichiarazioni patrimoniali, reddituali e concernenti le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale)
non sia consentita l’indicizzazione e la rintracciabilità
attraverso i motori di ricerca generalisti; e che sia, in secondo
luogo, previsto che l’ANAC, con proprie Linee guida, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, possa disciplinarne
la pubblicazione in forma aggregata, fermo restando l’obbligo di
comunicare le dichiarazioni nella loro integrità e il diritto del
cittadino di accedere, ai sensi dell’articolo 5, a tali dati e
documenti, con l’esclusione di dati personali non pertinenti o
eccedenti rispetto al fine di trasparenza.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione degli emolumenti
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, tenuto conto
che ai sensi dell’art. 1, co. 472, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono soggetti ai limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche i
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo
delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, si
ritiene che anche per i soggetti richiamati sussista l’obbligo di
comunicare all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti
a carico della finanza pubblica e per l’amministrazione di
pubblicarli nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali
Come già precisato, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di
trasparenza indicati all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi
quelli attribuiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione. Per detti soggetti
si ritiene che la disciplina debba essere contenuta in un nuovo
articolo - art. 14-bis- da inserire nel corpo del d.lgs.
33/2013.
Con riguardo all’inclusione dei dirigenti tra i soggetti tenuti a
osservare gli obblighi previsti dall’art. 14, l’ANAC ha da subito
espresso le proprie perplessità, in ragione, in particolare, del
carattere indifferenziato dell’estensione a tutti i dirigenti
prescindendo dalla funzione svolta. Già con l’Atto di segnalazione
n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all’art. 7
della legge n. 124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri
il 20 gennaio 2016» l’Autorità sottolineava che l’obbligo di
rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale
da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli
adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato,
in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto
conto che viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di
comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica» (art. 14, co. 1-ter). Analoghe perplessità venivano
manifestate nella Delibera 241/2017, “Linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013”,
laddove, richiamando il citato atto di segnalazione, si evidenziava
che la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste
dall’art. 14 dovesse avvenire con opportuni adeguamenti, collegati
in particolare alla posizione e alle responsabilità all’interno
dell’amministrazione, e si prevedevano alcune semplificazioni per
la pubblicazione dei dati.
Anche le criticità segnalate a questa Autorità nell’applicazione
della nuova disciplina evidenziano, soprattutto per i dati relativi
alla situazione patrimoniale e reddituale di taluni soggetti,
possibili rischi di alterazione, manipolazione e riproduzione per
fini diversi dalla trasparenza, che potrebbero determinare, in
alcuni casi, limitazioni della riservatezza.
Sull’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti, come noto, con
ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione
I-quater, ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione di
provvedimenti adottati dal Segretario generale del Garante della
protezione dei dati personali relativi all’attuazione della
pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co.
1 lett. c) ed f). Si tratta dei dati sui compensi connessi
all’assunzione della carica e sugli importi dei viaggi di servizio
e missioni e le dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali
del titolare dell’incarico.
Nell’ordinanza richiamata, il TAR Lazio ha ritenuto sussistenti i
presupposti per la concessione della sospensione cautelare,
rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di
compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutata
l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente
dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di
cui all’art. 14.
A seguito dell’ordinanza TAR Lazio, l’ANAC con delibera numero 382
del 12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell’efficacia della
propria Delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni
relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) per
tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del Servizio sanitario
nazionale.
Successivamente, con l’ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il
TAR Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 relativamente alla
pubblicazione dei dati stipendiali, di missione, reddituali e
patrimoniali dei dirigenti pubblici (art. 14 co. 1 lett. c ) e f)).
Giova evidenziare che nell’ordinanza di remissione alla Corte
costituzionale, il TAR, oltre a rimettere alla Corte le questioni
individuate dai ricorrenti con l’originario ricorso, ha sollevato
d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14,
co. 1 ter, che prevede la pubblicazione degli emolumenti
complessivi a carico della finanza pubblica dei dirigenti. Ciò in
ragione della circostanza che «l’oggetto della pubblicazione
prevista all’ultimo periodo dal predetto comma 1-ter costituisce un
dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c)
dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a
quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento
se non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico
assegnato».
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, l’Autorità
ritiene comunque di segnalare, con riguardo ai titolari di
incarichi dirigenziali, la necessità di prevedere misure di
trasparenza che, a differenza di quelle previste per i titolari di
organi politici e di indirizzo, tengano conto di una graduazione
degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle
responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, fermo
restando l’obbligo, per tutti, di pubblicare gli emolumenti
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
Si propone, quindi, di prevedere un regime di trasparenza più
incisivo per i soggetti titolari di incarichi dirigenziali di
vertice di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e posizioni equiparate, tra cui i Segretari e i
direttori generali di Comuni, Province e Regioni e per i soggetti
titolari di incarichi di responsabilità degli uffici di diretta
collaborazione, nelle amministrazioni pubbliche e negli altri
soggetti di cui all’articolo 2-bis, commi 1 e 2, ritenendo che gli
stessi, in ragione del ruolo svolto, possano essere pienamente
sottoposti agli obblighi di trasparenza contenuti nell’articolo 14,
co. 1.
Diversamente, per gli incarichi dirigenziali di livello generale e
non generale conferiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
di cui all’articolo 2-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, per
quelli conferiti all’interno degli uffici di diretta
collaborazione, per i titolari di posizioni organizzative a cui
sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui
all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali,
si ritiene opportuno che la norma disponga la pubblicazione
integrale dei solo dati di cui all’art. 14, co. 1, lettere da a) ad
e). Per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f)
dovrebbe essere disposta la comunicazione e la pubblicazione solo
in forma aggregata, secondo disposizioni dettate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida.
Si ritiene, invece che un differente regime di trasparenza debba
essere considerato per i dirigenti non titolari di incarico ai
quali siano attribuite solo funzioni di consulenza, studio e
ricerca, ad esclusione di quelle ispettive. Per tali soggetti
dovrebbero essere pubblicati i dati di cui all’articolo 14, co. 1,
con l’esclusione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla
lettera f).
Anche per i dati sui dirigenti, inoltre, sarebbe, a maggior
ragione, opportuno prevedere l’esclusione della loro indicizzazione
da parte dei motori di ricerca. Ciò al fine di evitare la
diffusione di dati non adeguatamente contestualizzati e le
eventuali conseguenze pregiudizievoli sul diritto alla
riservatezza. In questo modo si possono contemperare le finalità di
accountability, di prevenzione della corruzione e di
trasparenza con la salvaguardia della riservatezza individuale.
Resterebbe, comunque, fermo l’obbligo per ciascun dirigente di
comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio gli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica,
in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da ciò discenderebbe anche
l’obbligo per l’amministrazione pubblica di continuare a pubblicare
sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti
emolumenti per ciascun dirigente.
Art. 37–bis Forze di polizia, forze armate e
amministrazione penitenziaria
Si segnala inoltre la problematica manifestata più volte
all’Autorità dal comparto difesa-sicurezza con riferimento
all’applicazione al personale del medesimo comparto di talune
disposizioni del d.lgs. 33/2013.
In particolare, è stato evidenziato che la pubblicazione dei dati
di cui all’art.14, comma 1, con riferimento ai dirigenti che
svolgono funzioni più strettamente operative sul territorio,
potrebbe rivelare informazioni in grado di incidere sullo
svolgimento delle attività del predetto personale, accentuandone
l’esposizione al rischio, nonché pregiudicare il perseguimento di
finalità istituzionali di sicurezza pubblica.
Si ritiene, quindi, opportuno inserire nel corpo del decreto un
nuovo articolo 37- bis, rubricato “Forze di polizia, forze
armate e amministrazione penitenziaria” al fine di modulare
l’applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. 33/2013 relative
alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale
dell’amministrazione di pubblica sicurezza, delle forze di polizia,
delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria.
La disposizione dovrebbe prevedere che le amministrazioni
competenti del comparto individuino annualmente con propri atti, da
un lato, sotto il profilo soggettivo, i dirigenti per i quali, in
rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti, non sono pubblicati i dati di cui all’art.14, comma 1.
Dall’altro, definiscano, sotto il profilo oggettivo, i dati
attinenti alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale
dalla cui pubblicazione possa derivare un pregiudizio alla
sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza
pubblica e, per questo da sottoporre ad un regime di riservatezza
per un periodo determinato.
Si propone che la disposizione preveda che gli atti di cui sopra
siano adottati previo parere dell’ANAC, nel rispetto di criteri
generali stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri competenti, con i quali siano definiti
gli ambiti soggettivi, oggettivi e la durata dell’esclusione, anche
ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs.
33/2013.
Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario
nazionale
L’art. 41 del d.lgs. 33/2013 chiarisce che la normativa vigente in
materia di trasparenza si applica anche alle amministrazioni e gli
enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari
regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali e
ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi pubblici che
svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi
sanitari (co. 1).
L’art. 41, co. 2, individua, inoltre, le figure dirigenziali del
servizio sanitario nazionale ritenute rilevanti ai fini
dell’applicazione della disciplina sulla trasparenza, per le quali
devono essere pubblicati dati e informazioni sulle procedure di
conferimento degli incarichi, ivi compresi i bandi e gli avvisi di
selezione e gli atti di conferimento. In particolare, si precisa
che per “dirigenza sanitaria” si intendono i dirigenti che
ricoprono le posizioni di direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo, responsabile di dipartimento, di
strutture complesse e di strutture semplice.
Al co. 3 si prevede che (solo) i dirigenti indicati al co. 2 sono
tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 e che, per
attività professionale ai sensi del co. 1, lett. c) dell’art. 15,
si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime
intramurario. Sono, pertanto, esclusi i dirigenti del SSN che non
rivestano le predette posizioni.
Dalla lettura complessiva del testo, si ravvisa un difetto di
coordinamento poiché il riferimento all’art. 15 sembrerebbe essere
un refuso derivante dalla previgente formulazione dell’art. 41. Si
fa presente al riguardo che, nel testo originario del d.lgs.
33/2013, l’art. 15 disciplinava gli “obblighi di trasparenza
concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione e consulenza”.
Il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al
co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati
patrimoniali e reddituali, anche ai titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. Conseguentemente
dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 è stato espunto il riferimento agli
incarichi dirigenziali, come si evince dalla stessa rubrica
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
di collaborazione o consulenza”.
Le misure di trasparenza ora previste all’art. 15 sono dunque
rivolte a tipologie di incarichi, del tutto diverse dagli incarichi
dirigenziali specificati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Si
segnala, per completezza, che le informazioni da pubblicare per i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza comprendono:
gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; il
curriculm vitae; i dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione,
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato.
È opportuno richiamare le considerazioni svolte sullo specifico
punto dall’Autorità nella delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 recante
le Linee guida per l’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. In
particolare, è stato rilevato che «un’interpretazione letterale
dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo
della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la
dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, che si
troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici
tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti all’art.
14». L’Autorità, come peraltro già prospettato nel PNA 2016
(delibera n. 831/2016), ha pertanto ritenuto applicabili alle
figure dirigenziali del SSN sopra specificate gli obblighi di
trasparenza disposti all’art. 14, secondo una lettura coerente e
costituzionalmente orientata delle norme.
La discrasia riscontrata richiede comunque un intervento del
legislatore per le notevoli criticità che ne scaturiscono in sede
applicativa anche sotto il profilo della possibile violazione del
codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha,
infatti, in più occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN si
conformassero alle indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri
siti i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di
un’idonea base normativa, porrebbero in essere un’illecita
diffusione di dati personali e sarebbero perciò destinatari dei
provvedimenti sanzionatori e inibitori del Garante.
Si segnala pertanto l’esigenza di modificare l’art. 41, co. 3, come
già rappresentato dall’Autorità con l’atto di segnalazione al
Governo e Parlamento del 14 dicembre 2016, ove si evidenziava la
non proporzionalità degli obblighi di trasparenza previsti per i
dirigenti amministrativi, tenuti a rendere le dichiarazioni
concernenti la situazione patrimoniale, rispetto a quelli meno
incisivi stabiliti per la dirigenza sanitaria, per effetto del
rinvio all’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
Al riguardo, si riterrebbe opportuno riformulare l’art. 41, co. 3,
eliminando il riferimento all’art. 15 e inserendo il richiamo agli
obblighi di trasparenza previsti per tutti i dirigenti.
In coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione
degli obblighi secondo quanto sopra rappresentato con riferimento
alle proposte di modifica all’art. 14, per le tre figure apicali
degli enti del SSN, ovvero per i titolari di incarichi di direttore
generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo,
sarebbero applicabili gli obblighi di trasparenza, ivi compresi
quelli relativi ai dati reddituali e patrimoniali di cui all’art.
14, co. 1, lett. f). Diversamente, per i dirigenti che rivestono
gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture
semplici e complesse, l’art. 41, co. 3, dovrebbe rinviare agli
obblighi di pubblicazione che prevedono per i dati reddituali e
patrimoniali di cui alla lettera f), la comunicazione e la
pubblicazione solo in forma aggregata.
Anche per i dati della dirigenza sanitaria, definita all’art. 41,
co.2, resterebbe ferma l’esclusione della loro indicizzazione da
parte dei motori di ricerca come proposto per tutti i dirigenti (v.
supra art. 14 bis).
Si propone, infine, di specificare che, con riferimento ai
dirigenti sanitari individuati all’art. 41, co. 2, sono pubblicati
i dati relativi alle prestazioni professionali svolte in regime
intramurario.
Art. 47 – Sanzioni per la violazione degli obblighi
di trasparenza per casi specifici
L’art. 47 del d.lgs. 33/2013 contiene norme sanzionatorie per
violazioni degli obblighi di trasparenza. In particolare, sono
previste sanzioni pecuniarie, da 500 a 10.000 euro, per mancata
comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o
informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale
complessiva al momento dell’assunzione della carica, la titolarità
di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà
diritto l’assunzione della carica (co. 1).
Le medesime sanzioni si applicano anche in caso di omessa
comunicazione, da parte dei dirigenti, degli emolumenti complessivi
a carico della finanza pubblica, di cui all’art. 14, co. 1-ter, e
nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei
dati. È sottoposto alle stesse sanzioni anche il responsabile che
abbia omesso di pubblicare i dati relativi ai pagamenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 4-bis (co. 1-bis).
Il legislatore ha poi attribuito rilievo alla violazione degli
obblighi di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti pubblici e
privati, vigilati, finanziati e controllati e le società
partecipate anche in misura minoritaria, che ciascuna pubblica
amministrazione deve rendere conoscibili sul proprio sito, secondo
quanto stabilito all’art. 22, co. 1 e 2. La sanzione, nella stessa
misura di quella prevista al comma 1, è comminata nei confronti del
responsabile della violazione (comma 2). Ulteriore fattispecie
considerata rilevante è la mancata comunicazione, da parte degli
amministratori societari, del proprio incarico e del relativo
compenso nel termine di trenta giorni dal conferimento o dal
percepimento dell’indennità di risultato, per la quale si applica
la medesima sanzione.
Il soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni “di cui
al comma 1” è l’Autorità nazionale anticorruzione (art. 47,
co. 3).
Un primo problema riguarda l’individuazione del soggetto che può
irrogare le sanzioni nelle fattispecie contemplate all’art. 47,
diverse da quella prevista dal co. 1 e, in particolare, per la
violazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti gli
enti controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni,
previsto all’art. 47, co.2. Ai fini del corretto esercizio del
potere sanzionatorio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge
689/1981, è necessario che sia chiaramente identificata l’autorità
cui lo stesso è attribuito, per non incorrere nel vizio di
illegittimità dell’atto.
L’Autorità ha, inoltre, riscontrato difficoltà applicative, laddove
non sembrano chiaramente specificate le diverse fattispecie di
violazione previste dal co. 1 bis, che riguardano da un lato la
mancata comunicazione dei dati a carico dei titolari degli organi e
degli incarichi dirigenziali, dall’altro, la violazione di obblighi
di pubblicazione posti in capo ai funzionari responsabili
dell’amministrazione/ente.
Si propone, pertanto, di riformulare l’art. 47, distinguendo i
diversi soggetti che possono incorrere nelle sanzioni in relazione
alla specifica violazione degli obblighi di comunicazione dei dati
o di pubblicazione. Sarebbe anche opportuno ridefinire le
fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione del regime
sanzionatorio speciale che comporta l’irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie.
In via preliminare, occorre coordinare la disposizione del co. 1
con quelle relative ai titolari di incarichi politici, di governo,
di amministrazione, di direzione di cui all’art. 14 e ai titolari
di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14-bis, in
conformità alla proposta di modifica sopra illustrata. Ciò al fine
di chiarire che tutti i titolari di incarichi tenuti a comunicare
dati reddituali e patrimoniali possono incorrere nella violazione
di tale obbligo e nella conseguente sanzione. Si ritiene, altresì,
opportuno chiarire che si tratta di dati sia reddituali sia
patrimoniali, per eliminare i dubbi interpretativi sorti al
riguardo.
Nel comma successivo sarebbe opportuno prendere in esame la diversa
violazione che si configura nel caso in cui il responsabile della
pubblicazione, nell’amministrazione/ente, dei dati reddituali e
patrimoniali - correttamente trasmessi dai titolari di incarichi -
non provveda alla pubblicazione. In tale ipotesi, al fine di
rendere coerente il sistema della trasparenza, si propone di
prevedere una specifica sanzione pecuniaria, in misura ridotta
rispetto a quella fissata per omessa comunicazione (ad esempio da
250 a 5.000 euro), nei confronti del responsabile della mancata
pubblicazione.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 22, si propone di
chiarire che la sanzione pecuniaria, sempre in misura ridotta, è a
carico del responsabile della mancata pubblicazione. Si ritiene
inoltre di eliminare il riferimento alle violazioni degli obblighi
di comunicazione al socio pubblico, da parte degli amministratori
societari, del proprio incarico e dei relativi compensi, in quanto
è già prevista la sanzione nei confronti dei componenti degli
organi di amministrazione ai sensi del co. 1 dell’art. 47.
Sarebbe inoltre opportuno prevedere un potere sanzionatorio
dell’Autorità nel caso di mancato rispetto del provvedimento di
ordine adottato dall’ANAC nell’ambito delle funzioni di vigilanza
esercitate ai sensi dell’art. 45, co.1, del d.lgs. 33/2013
(“L’Autorità …controlla l’esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri
ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere,
entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione
di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente
decreto…”). La disposizione, da inserire in un comma
aggiuntivo, consentirebbe di rendere più efficace il controllo sul
rispetto della disciplina sulla trasparenza, scoraggiando l’inerzia
delle amministrazioni/enti.
Alla luce della nuova fattispecie sanzionatoria per la mancata
ottemperanza al provvedimento di ordine dell’ANAC, si potrebbero
eliminare le sanzioni previste all’art. 47, co. 1-bis, del
testo vigente per omessa pubblicazione dei dati sugli emolumenti
complessivi (art. 14, co. 1-ter) e sui pagamenti (art.
4-bis).
Occorre, infine, prevedere che tutte le sanzioni disciplinate
all’art. 47, non solo quelle di cui al co.1, sono irrogate
dall’Autorità. Resterebbe fermo il rinvio all’apposito regolamento
dell’ANAC per la disciplina del procedimento sanzionatorio, nel
rispetto della legge n. 689/1981.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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