Accorpamento di tre immobili: Sì alle agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19 dicembre 2017, n. 154/E risponde ad un quesito posto da un contribuente in riferimento alla possibilità di usuf...
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19 dicembre 2017, n. 154/E risponde ad un quesito posto da un contribuente in riferimento alla possibilità di usufruire dell’agevolazione prima casa per un immobile da accorpare ad altri due già posseduti a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.
Le agevolazioni prima casa - In via
preliminare, l’Agenzia ricorda che le condizioni necessarie per la
fruizione dei benefici “prima casa” sono dettate dalla nota II-bis posta in calce
all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr
131/1986, la quale stabilisce che costituiscono condizioni ostative
alla fruizione dei benefici, tra l’altro, la titolarità di altra
casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero
acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui
essa è situata.
L’Agenzia è arrivata gradualmente all’estensione dell’agevolazione
“prima casa”, ammettendola con riguardo all’acquisto di un nuovo
immobile da accorpare a un’altra abitazione a condizione che
l’abitazione, dopo la riunione, non risulti appartenente alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cfr circolare n. 38/E del 12 agosto 2005).
Successivamente, la possibilità di essere ammessi all’agevolazione
è stata prevista anche per l’ipotesi di acquisto di un nuovo
immobile da accorpare ad altro acquistato senza fruire delle
agevolazioni, in quanto non previste dalla normativa vigente al
tempo in cui era stato perfezionato l’atto di trasferimento
(cfr risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009).
La possibilità di fruire delle agevolazioni in argomento è stata
ulteriormente estesa all’ipotesi in cui il contribuente non aveva
fruito dei benefici per l’acquisto dell’abitazione da ampliare
perché risultava già titolare, al momento della stipula del
precedente atto di trasferimento, di altro immobile, acquistato con
le agevolazioni, ma non contiguo al precedente (cfr
circolare n. 31/E del 7 giugno 2010).
La risposta all’interpello
La peculiarità del caso concreto risiede nella circostanza che
nell’accorpamento sono coinvolti tre immobili (uno contiguo e
l’altro sottostante il nuovo immobile), uno dei quali acquistato
senza fruire delle suddette agevolazioni.
La risoluzione chiarisce che non osta all’interpretazione estensiva
la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato
acquistato senza fruire delle agevolazioni, in quanto le stesse non
potevano essere richieste poiché il contribuente risultava già
titolare, al momento dell’acquisto, di un altro immobile agevolato,
ma non contiguo a quello preposseduto (pertanto, risultava preclusa
anche la possibilità di fruire dei benefici prima casa per il caso
di acquisto di immobili contigui).
L’Agenzia, alla luce dei principi affermati nei richiamati
documenti di prassi, ammette la possibilità di usufruire dei
benefici prima casa nel caso di accorpamento di tre immobili (il
primo acquistato con le agevolazioni, il secondo non agevolato
perché non contiguo, il terzo da acquistare) purché si proceda alla
fusione delle tre unità immobiliari e che l’abitazione risultante
dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9.
In allegato la Risoluzione 19 dicembre 2017, n. 154/E.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risoluzione 19 dicembre 2017, n. 154/EIL NOTIZIOMETRO