Adempimenti catastali e Ravvedimento operoso: Indicazioni operative
L’Agenzia delle Entrate con la nota prot.123479 del 29 settembre 2015 avente ad oggetto “Adempimenti catastali e ravvedimento operoso - Modifiche introdotte ...
L’Agenzia delle Entrate con la nota prot.123479 del 29 settembre
2015 avente ad oggetto “Adempimenti catastali e ravvedimento
operoso - Modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997
- Implementazione delle procedure informatiche e indicazioni
operative”.
L’articolo 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso introducendo nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura della sanzione.
In materia catastale, trovano applicazione le seguenti fattispecie di ravvedimento, previste al comma 1 del citato articolo 13:
Alle due casistiche di ravvedimento già applicate alla materia catastale si aggiungono due nuove altre casistiche (lettere b-bis e b-ter) e, pertanto, sul piano operativo, al fine di garantire una corretta ed adeguata gestione delle richieste di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario aggiornare le procedure informatiche attualmente in uso agli Uffici e ai professionisti ed ha implementato, anche telematicamente, le nuove procedure.
L’articolo 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso introducendo nuovi e più ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura della sanzione.
In materia catastale, trovano applicazione le seguenti fattispecie di ravvedimento, previste al comma 1 del citato articolo 13:
- un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene pr esentata con ritardo non superiore a trenta giorni [lettera c)];
- un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore [lettera b)];
- un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore [lettera b-bis)];
- un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore [lettera b-ter)].
Alle due casistiche di ravvedimento già applicate alla materia catastale si aggiungono due nuove altre casistiche (lettere b-bis e b-ter) e, pertanto, sul piano operativo, al fine di garantire una corretta ed adeguata gestione delle richieste di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario aggiornare le procedure informatiche attualmente in uso agli Uffici e ai professionisti ed ha implementato, anche telematicamente, le nuove procedure.
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