Affidamenti in house: FAQ iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici
L’ANAC (Autorità nazionale AntiCorruzione) con la Determinazione 20/09/2017, n. 951, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 236 del 9/10/2017, ha aggiornato ...
L’ANAC (Autorità nazionale AntiCorruzione) con la Determinazione 20/09/2017, n. 951, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 236 del 9/10/2017, ha aggiornato le linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”. Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’aggiornamento delle citate linee guida e nel sito dell’Anac dell’applicativo per l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house (leggi la notizia - vai al servizio), l’Autorità ha predisposto le prime 10 Faq qui di seguito riportate.
1. Quali enti devono presentare la domanda di iscrizione
all’Elenco? Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del d.lgs
50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7 sono tenute
a richiedere l’iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici (di
seguito anche A.A.) e gli enti aggiudicatori (di seguito anche
E.A.) che intendano operare, nei mesi successivi alla domanda,
affidamenti diretti a propri organismi in house. Tra i
nuovi affidamenti vi rientrano anche le variazioni sostanziali
degli affidamenti in house già in essere. Per variazioni
sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli
aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali
dell’oggetto dell’affidamento.
2. Come si fa la domanda di iscrizione
all’Elenco? Ai sensi del punto 4.4 delle Linee
guida esclusivamente attraverso l’applicativo disponibile nel sito
dell’ANAC, pagina Servizi. Salvo diversa e specifica richiesta da
parte dell’ANAC, non dovranno essere inviate con altri sistemi
(corriere, posta, e-mail, pec, fax, etc.) notizie e documentazioni
inerenti la domanda; esse non saranno comunque prese in
considerazione.
3. Come avviene la corrispondenza tra l’Autorità e
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore?
La corrispondenza tra l’Autorità e l’amministrazione aggiudicatrice
o l’ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite
l’applicativo on line e, ove necessario, mediante posta elettronica
certificata ai sensi della normativa vigente (punto 7.2 delle Linee
Guida N. 7).
4. Chi può presentare la domanda d’iscrizione all’Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house,
previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016? La domanda è
presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile
dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle
persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del
soggetto richiedente (punto 4.1 delle Linee Guida N. 7).
5. Quante domande occorre presentare in caso di
esercizio di un controllo congiunto da parte di più amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori su un organismo in
house, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.lgs.
n. 50/2016? Occorre presentare una sola domanda
riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione (punto 4.3
delle Linee Guida N. 7) a cura del RASA di uno degli enti
interessati .
6. In caso di controllo analogo congiunto, il RASA
che presenta la domanda di iscrizione all’Elenco deve produrre la
delega da parte di tutti gli enti che esercitano il controllo
analogo? No. Ai sensi del punto 4.1 delle Linee
guida il RASA dovrà produrre la delega alla presentazione della
domanda rilasciata da persona fisica deputata ad esprimere
all’esterno la volontà del soggetto richiedente l’iscrizione
all’albo, anche se per conto degli altri Enti che esercitano il
controllo analogo in forma congiunta.
7. Da quale data è possibile riportare negli atti
di affidamento all’organismo in house
(determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.) i
riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco?
E’ possibile riportare negli atti di affidamento all’organismo in
house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.) i
riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco dalla data
d’iscrizione, di cui è data comunicazione al soggetto richiedente,
a seguito dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti
necessari per l’iscrizione stessa (punto 5.4 delle Linee Guida N.
7).
8. E’ possibile presentare una nuova domanda
d’iscrizione nell’Elenco successivamente alla comunicazione del
provvedimento di accertamento negativo dei requisiti di legge
necessari per l’iscrizione nello stesso? Sì. Il
provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità
di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei
requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli
elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo
(punto 5.7 delle Linee Guida N. 7).
9. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve comunicare all’Autorità
eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sui requisiti
necessari per l’iscrizione? Sì, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve
tempestivamente comunicare all’Autorità, mediante l’applicativo on
line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti
richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco (punto 7.1 delle
Linee Guida N. 7).
10. La cancellazione dall’Elenco
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore può
essere disposta dall’Autorità anche sulla base di controlli
periodici a campione sugli iscritti? Sì, la
conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione
nell’Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell’Autorità,
anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti,
comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il
mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per
l’iscrizione (punto 8.1 delle Linee Guida N. 7).
Per ultimo, l’ANAC sottolinea, come indicato nelle risposte alle domande frequenti, la necessità di provvedere alla suddetta iscrizione per quegli enti che intendano effettuare affidamenti nei prossimi mesi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Determinazione 20/09/2017, n. 951Link Correlati
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