Affitti tracciabili, pagamento in contanti per importi inferiori a 1.000 euro
Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative può avvenire in contanti per importi inferiori a 1.000 euro. A chiarirlo è il Dipartimento del Tesoro...
Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative può
avvenire in contanti per importi inferiori a 1.000 euro. A
chiarirlo è il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia
e delle Finanze a seguito delle richieste di chiarimento pervenute
dall'Agenzia delle Entrate.
Per quale motivo si è reso necessario l'intervento chiarificatore del MEF?
La legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) si è occupata, tra le altre cose, dei pagamenti delle locazioni, stabilendo all'articolo 1 comma 50 che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
In pratica, con la suddetta norma veniva reso obbligatorio il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (sembra siano escluse le unità diverse dalle unità abitative) con qualsiasi metodo che assicuri la tracciabilità con l'esclusione, ovviamente, del contante.
Per quando concerne le locazioni di unità commerciali si può continuare ad utilizzare il contante sino, ovviamente, ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (art. 12, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Ma, come precisato dalla circolare 5 febbraio 2014, prot. 10492 del Dipartimento del Tesoro, la norma che limita l'uso del contante è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che all'articolo 49 rubricato "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (più volte modificata ed integrata) ha portato l'importo massimo dell'uso del contante da 12.500 a 1.000 euro. L'art. 49, infatti, stabilisce che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)".
Ciò premesso, la norma ritiene critiche unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge (1.000 euro) e non intermediate da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
Dunque, fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivocabile e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
Per quale motivo si è reso necessario l'intervento chiarificatore del MEF?
La legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) si è occupata, tra le altre cose, dei pagamenti delle locazioni, stabilendo all'articolo 1 comma 50 che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
In pratica, con la suddetta norma veniva reso obbligatorio il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (sembra siano escluse le unità diverse dalle unità abitative) con qualsiasi metodo che assicuri la tracciabilità con l'esclusione, ovviamente, del contante.
Per quando concerne le locazioni di unità commerciali si può continuare ad utilizzare il contante sino, ovviamente, ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (art. 12, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Ma, come precisato dalla circolare 5 febbraio 2014, prot. 10492 del Dipartimento del Tesoro, la norma che limita l'uso del contante è il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che all'articolo 49 rubricato "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" (più volte modificata ed integrata) ha portato l'importo massimo dell'uso del contante da 12.500 a 1.000 euro. L'art. 49, infatti, stabilisce che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)".
Ciò premesso, la norma ritiene critiche unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge (1.000 euro) e non intermediate da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
Dunque, fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivocabile e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
A cura di Ilenia
Cicirello
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