Agenzia delle Entrate: Bonus energetico e ristrutturazioni anche tramite istituti di pagamento
Un'associazione rappresentativa, a livello nazionale, degli "istituti di pagamento" (imprese finanziarie non bancarie) ha richiesto all'Agenzia delle Entrate...
Un'associazione rappresentativa, a livello nazionale, degli "istituti di pagamento" (imprese finanziarie non bancarie) ha richiesto all'Agenzia delle Entrate una consulenza giuridica in materia di detrazioni d'imposta relative alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, all'amministrazione finanziaria è stato chiesto di chiarire:
- se i contribuenti che sostengono tali spese possono usufruire dei connessi benefici fiscali anche quando effettuano i pagamenti mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento
- se gli istituti di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, la cui causale contiene il riferimento alle predette agevolazioni fiscali, debbano o meno operare la ritenuta prevista dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n, 9/E del 20 gennaio 2017, dopo aver operato una ricognizione della normativa in materia di modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, chiarisce che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso “Istituti di pagamento” sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, così come quelli disposti attraverso banche e Poste e che, quindi, il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale, necessario per l’accesso alle due agevolazioni, è rispettato anche quando il pagamento è emesso da conti accesi presso gli istituti di pagamento introdotti dal Dlgs n. 11/2010, vale a dire i soggetti diversi dalle banche autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.
Analogamente, nel caso in cui il destinatario del bonifico con il riferimento all’agevolazione fiscale sia un cliente dell’istituto, affinché la detrazione sia valida, occorre che siano assolti gli stessi adempimenti previsti a carico di banche e Poste italiane. L’istituto di pagamento dovrà quindi: versare le ritenute, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d’imposta insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico. A ciò si aggiunge l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.
Per consentire ai contribuenti che hanno ordinato il bonifico di fruire della detrazione è necessario che l’Istituto di pagamento abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura “Trif”, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risoluzione 20 gennaio 2017, n. 9/EIL NOTIZIOMETRO