Agenzia delle Entrate: Box pertinenziale senza bonus se non è realizzato “ex novo”
Non può fruire della detrazione ai fini Irpef il posto auto che l’impresa esecutrice ha ricavato, tramite lavori di ristrutturazione, da locali di civili abi...
Non può fruire della detrazione ai fini Irpef il posto auto che l’impresa esecutrice ha ricavato, tramite lavori di ristrutturazione, da locali di civili abitazioni preesistenti.
È, in sintesi, il contenuto della Risposta n. 6 del 19 settembre 2018 con cui l’Agenzia ha fornito delle precisazioni sulle detrazioni Irpef in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di un box auto di pertinenza dell’appartamento dell’istante.
Il contribuente che ha inviato l’interpello, dopo aver premesso che l’impresa costruttrice aveva acquistato tutto il piano terra di uno stabile, trasformato, frazionato ed effettuato il cambio di destinazione d’uso dei locali da abitazioni a box auto, chiede se per il box acquistato può fruire del “bonus ristrutturazioni” (Articolo 16-bis, Tuir 917/1986).
La realizzazione di un’autorimessa o di un posto auto, precisa l’Agenzia delle entrate, è l’unica fattispecie in cui, per fruire della detrazione spettante agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese devono essere riferibili ad interventi di nuova costruzione.
Dunque, nel caso prospettato, il bene non è agevolabile, dal momento che deriva da un intervento di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo già esistente.
In allegato il testo della Risposta n. 6 del 19 settembre 2018.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Risposta n. 6 del 19/09/2018IL NOTIZIOMETRO