Agenzia delle Entrate: In arrivo 1 milione di "avvisi bonari" sui fabbricati rurali

Circa un milione gli immobili rurali non accatastati entrati nel mirino dell’ufficio terreni. L’Ufficio Entrate, ha così annunciato l’invio delle procedure r...

26/05/2017

Circa un milione gli immobili rurali non accatastati entrati nel mirino dell’ufficio terreni. L’Ufficio Entrate, ha così annunciato l’invio delle procedure rimediatrici, ai proprietari che avessero ignorato la scadenza di accatastamento prevista per il 30 novembre 2012.

A tal fine, nei prossimi mesi, l’Agenzia delle Entrate, provvederà a inviare oltre un milione di «avvisi bonari» ai contribuenti morosi, completi di notizie riguardo la propria posizione e per potere verificare quali fabbricati rurali siano soggetti all’obbligo di dichiarazione.

La omissione dell’adempimento comporterà una sanzione pecuniaria. Tra l’altro, tra i controlli, rientreranno gli errori di accatastamento rilevati, come ad esempio, serre di coltivazione che andavano bene nel catasto terreni (Circolare 3 del 09/09/1993 del Ministero delle Finanze); i fabbricati che per l’articolo 3 del DM n. 28/1998 non dovevano essere accatastati; i casotti per gli attrezzi, fabbricati e simili abbandonati in zone inaccessibili o crollanti.

La vecchia scadenza

L’obbligo della dichiarazione al catasto urbano era previsto dall’articolo 13, comma 14-ter, del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che prevedeva l’obbligo di dichiarare entro il 30 novembre 2012 i fabbricati rurali iscritti presso il catasto terreni e che godevano di una rendita catastale.

A regolarizzare sarà un Professionista abilitato

Per regolarizzare la propria posizione, il proprietario dovrà avvalersi di una professionista abilitato alla professione e iscritto all’Albo, che dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (ufficio del Territorio) l’atto di aggiornamento cartografico e la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Quanto costerà trasgredire

La sanzione, per mettersi in regola, che normalmente va per il trasgressore da 1.032 euro a 8.624 euro per il mancato adempimento, per chi aderirà scenderà a 172 euro (pari a un sesto del minimo). Sanzione che sarà valutata anche in base a ravvedimento operoso. Ma se il contribuente riceve l’avviso bonario viene però meno la possibilità di usufruire di questo istituto.

Effetti del cambio di regime

Non si possono trascurare gli altri effetti fiscali che l’omessa variazione catastale comporta. Infatti, fino al momento in cui i fabbricati rurali erano censiti al Catasto Terreni, l’incidenza economico fiscale degli stessi era ricompresa nel reddito dominicale del terreno agricolo. Successivamente alla loro iscrizione in catasto, che doveva avvenire entro il 30 novembre 2012, invece, gli immobili rurali godono di una autonoma rendita e, fino al 2013, erano soggetti ad IMU. Invece, dal 2014 sono esenti da IMU e soggetti a Tasi con una aliquota ridotta. In assenza di tale specifica annotazione, l’esenzione da IMU non viene concessa. Ne consegne quindi che per i fabbricati rurali non regolarizzati entro il 30 novembre 2012, ancorché regolarizzati successivamente, i Comuni hanno buon gioco nell’accertare l’imposta municipale ed eventualmente la Tasi evasa.

In tal senso, i proprietari potranno pensare autonomamente al “ravvedimento” nei limiti stabiliti dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Gli immobili esclusi

Dal generalizzato obbligo di accatastamento sono esclusi i fabbricati individuati all’articolo 3 del Dm 28 del 1998, cioè quelli con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché con volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari privi di fondazione non stabilmente infissi al suolo; fabbricati in corso di costruzione o di definizione e quelli collabenti (crollati). Se l’avviso bonario dovesse riguardare queste tipologie di fabbricati, il contribuente potrà farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

I dati in sintesi

1 milione gli avvisi bonari : I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l'obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passatoi requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti

800 mila I proprietari interessati: Nonostante il frazionamento della proprietà, molti sono i casi di proprietari o titolari di diritti reali su una pluralità di terreni cui insistono i fabbricati rurali. L'avviso bonario, comunque  consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione

700 mila i fabbricati con destinazione rurale: A oggi, i fabbricati con destinazione rurale ancora censiti al catasto terreni risultano essere complessivamente circa 1,8 milioni Ma, dall'analisi dei dati derivanti dalla sperimentazione effettuata nel 2015 in tutte le Regioni, si stima che di questi 1,8 milioni solo una quota compresa tra il 30% e il 40% del totale rappresenti gli immobili produttivi di reddito e da censire al Catasto Fabbricati

172 euro la sanzione minima prevista: I proprietari che aderiscono agli avvisi dell'Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, per esempio, si riducono da un importo compreso tra €1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo)

A cura di Salvo Sbacchis

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