Agenzia delle Entrate: La guida aggiornata del “bonus mobili”
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida Bonus mobili ed elettrodomestici alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio per il 2018. Il ...
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida Bonus mobili ed
elettrodomestici alla luce delle modifiche introdotte
dalla Legge di bilancio per il 2018. Il
bonus, prorogato a tutto l’anno in corso dalla recente
legge di bilancio (legge n. 205/2017), è riconosciuto per gli
acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici destinati
ad arredare un immobile ristrutturato. Consiste in una
detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un tetto massimo di spesa
di 10mila euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. La legge non ha introdotto novità sui beni
agevolabili, sulle tipologie di interventi che danno diritto
all’agevolazione, sulle modalità di pagamento e sulla
documentazione da conservare.
Gli acquisti agevolati
Passando in rassegna le tipologie di mobili e di elettrodomestici
agevolabili, l’opuscolo evidenzia, anzitutto, che tali beni devono
essere nuovi e destinati ad arredare l’immobile che si
ristruttura.
Tra i mobili, rientrano nell’agevolazione: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani,
poltrone, credenze. Ma anche i materassi e gli apparecchi di
illuminazione, poiché costituiscono un “necessario completamento
dell’arredo” dell’immobile ristrutturato.
Non sono ammessi, invece, porte, pavimentazioni, tende e tendaggi,
altri complementi di arredo. Per quanto riguarda i grandi
elettrodomestici, il beneficio spetta per quelli con etichetta
energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore).
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta
energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne sia
stato ancora previsto l’obbligo. Per l’individuazione dei “grandi
elettrodomestici”, nella circolare n. 7/E del 4 aprile
2017 l’Agenzia ha suggerito di far riferimento
all’Allegato II del decreto legislativo n. 49 del
14 marzo 2014. Nell’importo delle spese detraibili possono essere
incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni
acquistati.
Le principali condizioni
La guida mette subito in chiaro che per ottenere il bonus
occorre aver realizzato un intervento di recupero del patrimonio
edilizio e usufruire della relativa detrazione, sia su una singola
unità immobiliare sia su parti comuni di edifici residenziali. Ma
non tutti gli interventi consentono l’accesso al beneficio. Per
questo l’opuscolo si preoccupa di elencare tutte le opere per le
quali viene riconosciuto. Per esempio, non può essere richiesto
quando si realizzano posti auto o box di pertinenza dell’abitazione
o quando sono stati effettuati interventi diretti all’adozione di
misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi. È fondamentale, comunque, che la data
dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella
in cui si comprano i beni. Non è importante, invece, che le spese
di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per
l’arredo dell’immobile.
Come pagare gli acquisti
Bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito:
queste le uniche modalità richieste dalla norma per fruire
dell’agevolazione. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o
altri mezzi di pagamento. Per quanto riguarda i bonifici, basta
utilizzare un semplice bonifico bancario o postale. Con la circolare n. 7/2016 l’Agenzia delle entrate ha
infatti precisato che non è obbligatorio l’uso del bonifico
soggetto a ritenuta appositamente predisposto dalle banche e da
Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse
modalità sono richieste per il pagamento delle spese di trasporto e
di montaggio dei beni.
I documenti
Vanno conservati, anzitutto, le fatture, con la specifica della
natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi
acquistati, e le ricevute di pagamento. È equivalente alla fattura
lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, oltre
alle stesse indicazioni sui beni comprati. Se lo scontrino non
riporta i dati identificativi del compratore, si può ugualmente
fruire del bonus a condizione che vi sia riconducibilità
al contribuente titolare, per esempio, del bancomat in base alla
corrispondenza con i dati della transazione (negoziante, importo,
giorno di acquisto, ora). Il pagamento può essere documentato con
la ricevuta del bonifico o, quando si paga con carta, attraverso la
ricevuta di avvenuta transazione e documentazione di addebito sul
conto corrente.
Inoltre, è bene mettere da parte, per essere eventualmente esibiti
in sede controllo, i documenti dai quali si evince la classe
energetica dell’elettrodomestico acquistato, se previsto l’obbligo
dell’etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti
che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale
obbligo.
Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del
patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla
legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizzare,
oppure la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale,
indicante la data di inizio dei lavori, quando è obbligatorio
presentarla. Per gli interventi edilizi per i quali non sono
previste comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente
attestare la data di inizio lavori con una semplice dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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