Agenzia delle Entrate: Limitazioni all'uso del contante
Il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato introdotto con il Dl 143/1991 (legge di conversione 197/1991) al fine di contrastare il feno...
Il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato
introdotto con il Dl 143/1991 (legge di conversione 197/1991) al
fine di contrastare il fenomeno dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio.
Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di frequenti interventi legislativi, da ultimo il decreto cosiddetto "Salva Italia". Difatti, il Dl 201/2011, con poche e mirate correzioni al dettato normativo del Dlgs 231/2007, ha ridotto il limite di tracciabilità dei pagamenti al valore di mille euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Tuttavia, in sede di conversione, il legislatore ha previsto l'irrilevanza ai fini sanzionatori delle violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alle limitazioni di importo introdotte. Pertanto, per il periodo indicato, è pacifico ritenere sanzionabili i trasferimenti in violazione della precedente soglia limite.
Ultimi interventi normativi
Dal 29 aprile 2008, con l'entrata in vigore del Dlgs 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE), il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro. La nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di 12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il Dl 78/2010 ha riportato il valore a 5mila, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500,00 dal Dl 138/2011.
In ultimo, come già anticipato, il Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Norma in vigore dal 6 dicembre 2011
La nuova formulazione dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12 del Dl 201/2011, dispone che: "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille".
Anche per quanto concerne il valore di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso limite di mille euro superato il quale, è disposto l'obbligo di indicazione del nome (ovvero la ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.
Analoga limitazione è prevista per il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o postali al portatore (articolo 49, comma 12). Tuttavia, per i libretti già in essere alla data del 6 dicembre 2011 (articolo 49, comma 13), la norma prevede lo slittamento al 31 marzo 2012 del termine ultimo entro cui operare la loro estinzione ovvero la riduzione del saldo nei limiti dettati dal legislatore. In alternativa, nonostante la norma non lo preveda espressamente, sembra ragionevole la possibilità di ovviare a tale adempimento con la trasformazione degli stessi in libretti nominativi.
Sanzioni applicabili
L'articolo 58 del Dlgs 231/2007 accomuna le violazioni delle disposizioni afferenti all'uso del contante (articolo 49, comma 1) all'emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) ed assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), sanzionandole in proporzione all'importo trasferito, da un minimo dell'1% a un massimo del 40 per cento.
Diversamente è stabilito per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, lo stesso articolo distingue i libretti di nuova emissione (articolo 49, comma 12) da quelli già in essere alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Per i primi è prevista una sanzione dal 20% al 40% del saldo, in caso di superamento del limite indicato dal legislatore.
Per tali violazioni è previsto, inoltre, un importo minimo della sanzione (pari a 3mila euro), nonché un aggravio in caso di importi superiori a 50mila euro.
Un regime sanzionatorio differente è invece previsto per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro già in essere alla data di entrata in vigore del decreto "Salva Italia" (articolo 49, comma 13). In particolare, il Dl 201/2011, oltre a posticipare al 31 marzo 2012 l'obbligo di operare la loro regolarizzazione, è intervenuto anche sull’importo minimo della sanzione applicabile alla violazione di tale obbligo.
Pertanto, non sono state apportate modifiche all'articolo 58 del Dlgs 231/2007, nella parte in cui prevede, per l'omessa estinzione dei suddetti libretti ovvero per la mancata riduzione del loro saldo entro i limiti stabiliti, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo stesso, con un aggravio nel caso in cui quest'ultimo superi 50mila euro.
Oggetto di modifica è stato invece il comma 7-bis del suddetto articolo, nella parte in cui prevedeva un importo minimo della sanzione, pari a 3mila euro. I libretti con saldo inferiore a tale soglia erano pertanto sanzionati per un importo maggiore del saldo stesso.
Con l'introduzione del comma 1-bis dell’articolo 12 Dl 201/2011, il legislatore ha di fatto alleggerito solo il carico sanzionatorio dei libretti al portatore con saldo inferiore a 3mila euro, stabilendo una sanzione più equa della precedente, "pari al saldo del libretto stesso".
Oblazione
L'articolo 60, comma 2, del Dlgs 231/2007, offre la possibilità di ricorrere all'istituto dell'oblazione (articolo 16 della legge 689/1981). Tuttavia, la sua applicazione è prevista esclusivamente per le violazioni delle disposizioni afferenti all'uso del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), di importo inferiore a 250mila euro.
A tal proposito, la circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 281178 del 5 agosto 2010 ha precisato che si ha la possibilità di pagare una sanzione pari al 2% dell'importo della violazione. In tal caso, non sembra rilevare la sanzione minima fissa di 3mila euro in quanto il dettato normativo e la circolare stessa non prevedono espressamente una sua eventuale applicazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di frequenti interventi legislativi, da ultimo il decreto cosiddetto "Salva Italia". Difatti, il Dl 201/2011, con poche e mirate correzioni al dettato normativo del Dlgs 231/2007, ha ridotto il limite di tracciabilità dei pagamenti al valore di mille euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Tuttavia, in sede di conversione, il legislatore ha previsto l'irrilevanza ai fini sanzionatori delle violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alle limitazioni di importo introdotte. Pertanto, per il periodo indicato, è pacifico ritenere sanzionabili i trasferimenti in violazione della precedente soglia limite.
Ultimi interventi normativi
Dal 29 aprile 2008, con l'entrata in vigore del Dlgs 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE), il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro. La nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di 12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il Dl 78/2010 ha riportato il valore a 5mila, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500,00 dal Dl 138/2011.
In ultimo, come già anticipato, il Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
RIFERIMENTO NORMATIVO | PERIODO DI VALIDITÀ | VARIAZIONE LIMITE (in Euro) | |
Articolo 49, Dlgs 231/2007 | dal 30.04.2008 | da 12.500,00 | a 5.000,00 |
Articolo 32, Dl 112/2008 | dal 25.06.2008 | da 5.000,00 | a 12.500,00 |
Articolo 20, Dl 78/2010 | dal 31.05.2010 | da 12.500,00 | a 5.000,00 |
Articolo 2, Dl 138/2011 | dal 13.08.2011 | da 5.000,00 | a 2.500,00 |
Articolo 12, Dl 201/2011 | dal 06.12.2011 | da 2.500,00 | a 1.000,00 |
Norma in vigore dal 6 dicembre 2011
La nuova formulazione dell'articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12 del Dl 201/2011, dispone che: "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille".
Anche per quanto concerne il valore di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso limite di mille euro superato il quale, è disposto l'obbligo di indicazione del nome (ovvero la ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.
Analoga limitazione è prevista per il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o postali al portatore (articolo 49, comma 12). Tuttavia, per i libretti già in essere alla data del 6 dicembre 2011 (articolo 49, comma 13), la norma prevede lo slittamento al 31 marzo 2012 del termine ultimo entro cui operare la loro estinzione ovvero la riduzione del saldo nei limiti dettati dal legislatore. In alternativa, nonostante la norma non lo preveda espressamente, sembra ragionevole la possibilità di ovviare a tale adempimento con la trasformazione degli stessi in libretti nominativi.
Sanzioni applicabili
L'articolo 58 del Dlgs 231/2007 accomuna le violazioni delle disposizioni afferenti all'uso del contante (articolo 49, comma 1) all'emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) ed assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), sanzionandole in proporzione all'importo trasferito, da un minimo dell'1% a un massimo del 40 per cento.
Diversamente è stabilito per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, lo stesso articolo distingue i libretti di nuova emissione (articolo 49, comma 12) da quelli già in essere alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Per i primi è prevista una sanzione dal 20% al 40% del saldo, in caso di superamento del limite indicato dal legislatore.
Per tali violazioni è previsto, inoltre, un importo minimo della sanzione (pari a 3mila euro), nonché un aggravio in caso di importi superiori a 50mila euro.
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore
(Dlgs 231/2007, articolo 49)
|
Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma 1, 2
e 7-bis
|
|
Importo della violazione
da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro |
Importo della violazione
superiore a 50.000,00 euro |
|
Contanti (articolo 49, comma 1) |
dall’1% al 40%
dell’importo trasferito
|
dal 5% al 40% dell’importo trasferito |
Assegni bancari e postali (Articolo 49, comma 5) |
dall’1% al 40% dell’importo trasferito |
dal 5% al 40%
dell’importo trasferito
|
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7) |
dall’1% al 40% dell’importo trasferito |
dal 5% al 40% dell’importo trasferito |
Nuovi libretti di deposito al portatore (Articolo 49, comma 12) |
dal 20% al 40% del saldo |
dal 30% al 60% del saldo |
Sanzione minima per ogni violazione: euro 3.000,00 |
Un regime sanzionatorio differente è invece previsto per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro già in essere alla data di entrata in vigore del decreto "Salva Italia" (articolo 49, comma 13). In particolare, il Dl 201/2011, oltre a posticipare al 31 marzo 2012 l'obbligo di operare la loro regolarizzazione, è intervenuto anche sull’importo minimo della sanzione applicabile alla violazione di tale obbligo.
Pertanto, non sono state apportate modifiche all'articolo 58 del Dlgs 231/2007, nella parte in cui prevede, per l'omessa estinzione dei suddetti libretti ovvero per la mancata riduzione del loro saldo entro i limiti stabiliti, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo stesso, con un aggravio nel caso in cui quest'ultimo superi 50mila euro.
Oggetto di modifica è stato invece il comma 7-bis del suddetto articolo, nella parte in cui prevedeva un importo minimo della sanzione, pari a 3mila euro. I libretti con saldo inferiore a tale soglia erano pertanto sanzionati per un importo maggiore del saldo stesso.
Con l'introduzione del comma 1-bis dell’articolo 12 Dl 201/2011, il legislatore ha di fatto alleggerito solo il carico sanzionatorio dei libretti al portatore con saldo inferiore a 3mila euro, stabilendo una sanzione più equa della precedente, "pari al saldo del libretto stesso".
Saldo del libretto al portatore già in essere al 06.12.2011 (articolo 49, comma 13, Dlgs 231/2007) |
Violazioni ex articolo 58,
commi 3 e 7-bis, Dlgs 231/2007
|
|
ante articolo
12,
comma 1-bis, Dl 201/2011 |
post articolo
12,
comma 1-bis, Dl
201/2011
|
|
Da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro |
Sempre 3.000,00 euro | Saldo del libretto al portatore |
Da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro |
Dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro |
Dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro |
Superiore a 50.000,00 euro | Dal 15% al 30% del saldo | Dal 15% al 30% del saldo |
Oblazione
L'articolo 60, comma 2, del Dlgs 231/2007, offre la possibilità di ricorrere all'istituto dell'oblazione (articolo 16 della legge 689/1981). Tuttavia, la sua applicazione è prevista esclusivamente per le violazioni delle disposizioni afferenti all'uso del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), di importo inferiore a 250mila euro.
A tal proposito, la circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 281178 del 5 agosto 2010 ha precisato che si ha la possibilità di pagare una sanzione pari al 2% dell'importo della violazione. In tal caso, non sembra rilevare la sanzione minima fissa di 3mila euro in quanto il dettato normativo e la circolare stessa non prevedono espressamente una sua eventuale applicazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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