Agenzia delle Entrate: Sì al credito d’imposta canone negozi per il locale sconosciuto al Catasto
La misura agevolativa dà un contributo a chi ha dovuto chiudere l’attività pur pagando il costo dell’affitto e, quindi, prescinde dall’inquadramento immobiliare
Il locale commerciale non iscritto in Catasto, perché
extraterritoriale, non ostacola l’accesso all’agevolazione e
l’eventuale cessione al locatore del relativo bonus
previsto dal decreto “Rilancio” a sostegno degli operatori che
hanno continuato a pagare i canoni di affitto degli
immobili non utilizzati nel periodo di lockdown.
L’Agenzia, con la Risposta 16 settembre 2020, n. 364,
chiarisce che ai fini del beneficio rileva la destinazione
dell’immobile.
Il chiarimento è richiesto da una società, con sede legale e
operativa in Italia, che a causa dell’emergenza da Covid-19, ha
dovuto appunto abbassare la serranda dell’attività commerciale
svolta presso un locale in affitto, non accatasto e non
accatastabile, perché extraterritoriale e di proprietà
dello Stato del Vaticano.
Requisiti per fruire del credito d’imposta
L’istante ha i requisiti per usufruire del credito d’imposta
introdotto dall’articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (decreto “Rilancio”) convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 a parziale
risarcimento dei canoni versati dagli esercenti attività d'impresa,
arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto, per la locazione
degli immobili rimasti chiusi nei mesi dell'emergenza sanitaria.
L’agevolazione spetta soltanto per i locali adibiti allo
svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola e turistica.
L’azienda che ha presentato l’interpello chiede conferma della
possibilità di accedere al bonus ed eventualmente cedere
il credito d’imposta anche nel suo caso, visto che il negozio in
questione non è accatastato né accatastabile perché è
extraterritoriale. La società precisa che il contratto di
locazione, stipulato in base agli accordi tra Italia e Vaticano, è
stato redatto e registrato secondo le disposizioni del codice
civile e le disposizioni dell’ordinamento interno.
Circolare n. 14/2020
Con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14,
ricorda il documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate,
oltre a precisare che il beneficio spetta soltanto per i locali
destinati alle attività individuate dalla norma agevolativa, spiega
che i beneficiari della misura anziché fruire direttamente del
credito d’imposta tramite compensazione in dichiarazione dei
redditi, possono cederlo ai locatori o concedenti o a terzi,
compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari
(comma 6 dell’articolo 28, e articolo 122, comma 2, lettera
b).
Ai fini del beneficio, osserva quindi l’amministrazione, non rileva
l’inquadramento immobiliare ma la destinazione del locale. Per
quanto riguarda la vicenda esaminata, da quanto detto dall’istante,
il negozio oggetto dell’interpello è destinato a una delle attività
per cui spetta il bonus. Di conseguenza, in presenza degli altri
presupposti previsti dall’agevolazione, l’istante può
usufruire del contributo anche se il negozio non risulta in Catasto
e, se preferisce, può "passarlo" al locatore.
Rinvio al Provvedimento 1 luglio 2020
Per quanto riguarda quest’ultima eventualità, la riposta n. 364/2020, oltre a riportare quanto previsto dal punto 2, comma 5-bis dell'articolo 28 del Dl n. 34/2020 e cioè che "in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone", rinvia al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, con il quale sono state fissate le modalità di comunicazione all’amministrazione finanzia della cessione del bonus.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 16/09/2020, n. 364IL NOTIZIOMETRO