Agenzia delle entrate, Bonus facciate, decoro urbano sconto fiscale, immobili esistenti
L’agevolazione fiscale non pone alcun confine oggettivo alla fruizione, se non quello che i look rifatti siano relativi a edifici ubicati in “città”
È il miglioramento del decoro urbano l’unico obiettivo del “Bonus facciate”. Pertanto, rientrano nello sconto fiscale tutti gli immobili esistenti (quelli situati nelle zone individuate dalla norma) di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e, quindi, anche gli immobili patrimonio delle imprese, vale a dire quei beni che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.
Risposta 2/11/2020, n. 517
Lo sottolinea l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 517 del 2 novembre 2020 fornita a una società che intende fruire dell’agevolazione sul rifacimento della facciata di due appartamenti di sua proprietà, classificati catastalmente come A/2 e A/3, all’interno dei quali svolge l’attività di gestione di immobili.
Prassi chiarificatrice
La conclusione, come di consueto, passa in rassegna la norma introduttrice della detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (articolo 1, commi da 219 a 224 legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, per chiudere il cerchio, la propria prassi chiarificatrice. Nel caso specifico, la circolare14 febbraio 2020, n. 2/E, nella quale, tra le altre precisazioni, ha spiegato che possono fruire del bonus anche coloro che conseguono reddito d’impresa e che, come anticipato, “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.
Rendere più gradevoli i centri urbani
Un’affermazione in sintonia con lo spirito della norma, quello di voler rendere più gradevoli alla vista i nostri centri urbani, che porta a includere tra gli immobili agevolabili, senza alcun pregiudizio, anche gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.
Bonus facciate possibile anche per immobili strumentali
La società istante, quindi, può beneficiare del bonus facciate anche con riferimento agli immobili patrimonio, per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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