Agevolazioni Fiscali per il Risparmio energetico: aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: l'Agenzia delle Entrate ha effettuato il consueto aggiornamento della guida per accedere alle detrazioni...
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: l'Agenzia
delle Entrate ha effettuato il consueto aggiornamento della guida
per accedere alle detrazioni fiscali previste per il risparmio
energetico alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto
Legge 4 giugno 2013, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n.
130) che ha prorogato al 31 dicembre 2013 la scadenza e innalzato
dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute
nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Ricordiamo, infatti, che con la pubblicazione del D.L. n. 63/2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica è stata prorogata al 31 dicembre 2013, con l'innalzamento della percentuale di detraibilità dal 55% al 65%, per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento (6 giugno 2013) fino a fine 2013. Per quanto concerne, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o sulle unità immobiliari di cui si compone il condominio, la norma ha previsto la detrazione del 65% fino al 30 giugno 2014.
La legge di conversione del D.L. n. 63/2013 (legge 3 agosto 2013, n. 90) ha reintrodotto la possibilità di usufruire della detrazione per le spese di sostituzione di:
Sul tema della detrazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato:
La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, si ricordano:
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, così come indicato nella tabella seguente.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.
Ricordiamo, infatti, che con la pubblicazione del D.L. n. 63/2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica è stata prorogata al 31 dicembre 2013, con l'innalzamento della percentuale di detraibilità dal 55% al 65%, per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento (6 giugno 2013) fino a fine 2013. Per quanto concerne, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o sulle unità immobiliari di cui si compone il condominio, la norma ha previsto la detrazione del 65% fino al 30 giugno 2014.
La legge di conversione del D.L. n. 63/2013 (legge 3 agosto 2013, n. 90) ha reintrodotto la possibilità di usufruire della detrazione per le spese di sostituzione di:
- impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Sul tema della detrazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato:
- la circolare n. 29 del 18 settembre 2013, che interviene con alcuni chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (leggi news);
- la miniguida sul Bonus mobili ed elettrodomestici (leggi news).
La guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, si ricordano:
- l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta;
- la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo);
- l'esonero dall'obbligo di presentazione dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- la ritenuta d'acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d'impresa;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, così come indicato nella tabella seguente.
Tipo di intervento | Detrazione massima |
riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) | 60.000 euro |
installazione di pannelli solari | 60.000 euro |
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale | 30.000 euro |
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.
A cura di Ilenia
Cicirello
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