Agevolazioni prima casa e Divorzio: nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
Cosa accade a chi, usufruendo dell'agevolazione prima casa, ha acquistato casa con il coniuge e, prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto prevista dal...
Cosa accade a chi, usufruendo dell'agevolazione prima casa, ha acquistato casa con il coniuge e, prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto prevista dalla norma, si è separato mettendo in vendita l'immobile?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E recante "Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni "prima casa", nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986", con la quale è entrata nel merito di una casistica sempre più frequente.
In particolare, nel caso proposto, l'istante faceva notare di aver acquistato con il coniuge un'immobile usufruendo dell’agevolazione "prima casa", prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Immobile che era diventato residenza della coppia, salvo poi, prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto prevista dalla norma, si procedeva ad un accordo di separazione in cui tra le clausole era compresa la messa in vendita dell'immobile, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50% a ciascuno coniuge.
L'Agenzia delle Entrate, dopo una disamina della normativa che regola l'agevolazione fiscale, ha affermato che in linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.
In riferimento al quesito posto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato una sentenza della Suprema Corte di Cassazione per la quale “non può farsi derivare la decadenza dell'agevolazione connessa all'acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione”. La stessa Cassazione, con un'ordinanza del 2014 aveva chiarito che “L’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)”.
Con una recente ordinanza (21 marzo 2019, n. 7966), la
Cassazione ha ulteriormente chiarito che:
“4.2. orbene, ritiene il collegio che il principio espresso da
Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento
immobiliare avvenuto all'interno del nucleo familiare è di portata
assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche
all'ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono
determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione
personale, a trasferire l'immobile acquistato con le agevolazioni
per la prima casa ad un terzo;
4.2.1. ed, infatti:
a) la legge n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via
assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza
del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento
di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra
5 atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei
confronti di terzi;
b) la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di
agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a
seguito della separazione o del divorzio;
c) recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità
dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario
significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un
trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i
coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla
ratio della disposizione, così come definita sub b)”.
Alla luce queste considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione "prima casa", in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 settembre 2019, n. 80/EIL NOTIZIOMETRO