Aggiudicazione e termini impugnazione, nuova sentenza del TAR
Il termine di impugnazione di una aggiudicazione parte dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso purché siano percepibili quei profili che ne ren...
Il termine di impugnazione di una aggiudicazione parte dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.
Questa in sintesi la tesi della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che con la Sentenza 18 aprile 2017, n. 582 ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva dei servizi di direzione lavori e delle prestazioni correlate. Il ricorrente aveva contestato la mancanza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione in quanto non in possesso del requisito professionale richiesto dal disciplinare di gara, ossia la laurea specialistica in ingegneria civile.
I giudici del TAR hanno ricordato che l’art. 120, comma 2 bis, del Codice del processo amministrativo dispone “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante” e “l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.
In primo grado si afferma che non può convenirsi con la tesi
secondo cui il ricorso sarebbe tempestivo non avendo la stazione
appaltante provveduto alla pubblicazione del provvedimento di
ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste
dall’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33. Ricordiamo, infatti, che l'art. 29, comma 1 del Codice dei
contratti pubblici recita:
"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
(...) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. (...)"
Secondo il TAR, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui al citato art. 29, non può esservi dubbio che la parte ricorrente ne fosse a conoscenza, dal momento che la stazione appaltante aveva provveduto ad informarla con comunicazione e-mail, allegando il verbale della seduta pubblica appena conclusa recante i punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e dunque anche l’ammissione alla gara degli RTP partecipanti.
La vigenza dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 non reca motivi per discostarsi, anche nella materia della contrattualistica pubblica, dal consolidato principio per cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.
Proprio per questo motivo, il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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