Agibilità e attività industriale: si può fare senza?
Il Consiglio di Stato sulla presentazione della segnalazione certificata di agibilità per la prosecuzione di una attività industriale
Immobili abusivi, privi di agibilità e attività commerciali e industriali. Argomento “caldo” e più frequente di quel che si può immaginare. Questa volta ad affrontarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 7 gennaio 2021, n. 211 che ci consente di analizzare questi temi.
Il fatto
Un Comune ha proposto ricorso contro la sentenza del Tar che aveva dato ragione ad una società per poter proseguire la sua attività industriale. Il Comune aveva chiesto lo stop ai macchinari e lo sgombero dell'edificio perché l'immobile, in cui la società eseguiva lavori con un contratto di affitto e quindi di proprietà di un'altra società, era abusivo e privo di agibilità. Secondo la società, però, l'ordinanza era illegittima, in quanto non era stata fatta comunicazione di avvio del procedimento e nulla era stato fatto notare all'atto della presentazione della Scia commerciale. Per il Tar, la mancata comunicazione è un "vizio insuperabile" visto che la società titolare del capannone aveva presentato domanda per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria su cui, poi, è arrivato un parere negativo. Ma la società affittuaria non poteva saperlo, almeno secondo il Tar.
Il certificato di agibilità
Secondo il Comune, il Tar non ha tenuto conto della natura dovuta e vincolata dell'ordinanza che ha disposto il divieto di proseguire l'attività industriale nell'immobile abusivo. L'attività industriale, secondo il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) presuppone la presentazione della segnalazione di agibilità certificata (SCA), o meglio il consolidarsi della SCIA. Nel caso analizzato insussistente, almeno analizzando i documenti presentati dai legali della società. Una questione che rende irrilevante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Secondo il Comune, infatti, la società affittuaria non ha presentato nessuna Scia commerciale, ma solo una richiesta di parere alla Usl. E quindi si può ravvisare l'esercizio abusivo di attività industriale in immobile abusivo e dunque privo di agibilità.
Il contradditorio procedimentale
Si parla di contradditorio procedimentale solo in caso in cui sia pendente un procedimento di sanatoria edilizia. In ogni caso, nella sentenza che stiamo analizzando, la società affittuaria non aveva il diritto di conoscere l'eventuale diniego della concessione edilizia in sanatoria dato alla società proprietaria dell'immobile. Il ricorso dunque è stato accolto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 211IL NOTIZIOMETRO