AiCARR: Con il DM parametri penalizzati gli impianti meccanici

Con l'entrata in vigore il 21 dicembre dello scorso anno del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante "Regolamento recante deter...

11/06/2014
Con l'entrata in vigore il 21 dicembre dello scorso anno del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 recante "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", avrebbe dovuto porsi un punto all'indeterminatezza degli importi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria ma negli ultimi tempi arrivano segnali poco incoraggianti in merito alla mancata applicazione del citato decreto da parte delle stazioni appaltanti a cui si aggiungono, adesso, le valutazioni negative che AiCARR (Associazione italiana condizionamento dell'aria Riscaldamento e Refrigerazione) fa sul parametro G relativo agli impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni.

Ricordiamo che con il citato D.M. n. 143/2013, il compenso CP è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G" corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base "P", secondo l'espressione che segue:

CP= Σ (V×G×Q×P)

La filosofia del nuovo decreto è decisamente diversa da quella utilizzata per il previgente D.M. 4/4/2001 per il fatto stesso che la percentuale base da applicare è funzione soltanto dell'importo V dell'opera e tale percentuale è, poi, corretta attraverso i due parametri relativi al grado di complessità (G) ed alla specificità della prestazione (Q) mentre con il D.M. 4/4/2001 la percentuale base non era siltanto funzione dell'importo dell'opera ma anche della categoria dell'opera stessa.

Ed è proprio sul parametro G che pone la sua attenzione AiCARR che confronta tale parametro che per gli impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni è posto pari a 0.75 nel caso di tipologia IA.01 (impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio) e pari a 0,85 per la tipologia IA.02 (Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico).

Confrontando i precedenti dati con quelli relativi alle altre discipline tecniche di interesse per il processo edilizio, si rileva che per quanto riguarda il grado di complessità i valori nella pratica più utilizzabili variano:
  • tra 0,95 e 1,2 per le opere edili;
  • tra 0,95 e 1,15 per le opere strutturali.

Il confronto di gran lunga più interessante, perché condotto fra due discipline professionali e tecniche da sempre molto vicine e assolutamente affini nell'ambito del processo edilizio, che peraltro il Decreto n. 143/2013 inserisce nella stessa categoria impianti, è certamente quello con la destinazione funzionale degli Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ? Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota, per la quale il Decreto individua due tipologie di opere: - IA.03, che comprende: Impianti elettrici in genere - Impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice, cui assegna un valore del grado di complessità pari a 1,15; - IA.04, che comprende: Impianti elettrici in genere - Impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso, cui assegna un valore del grado di complessità pari a 1,30.

In conclusione, dunque, AiCARR ritiene che per quanto riguarda gli impianti meccanici le indicazioni per l'individuazione del parametro G contenute nella Tavola Z.1 del Decreto siano da ritenersi scorrette, inadeguate e incomplete e precisa che questa posizione non è dovuta a una "doverosa difesa d'ufficio" della categoria dei progettisti di impianti meccanici ma a una ferma, motivata e più che giustificata convinzione basata primariamente su considerazioni di dottrina basate sulla storia dell'evoluzione culturale e tecnologica nel settore delle costruzioni edilizie in questi ultimi trenta anni, in Italia e nel mondo.

A cura di Gabriele Bivona
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