Albo gestori ambientali: Regolamento gestione telematica domande
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 del 19 ottobre 2013 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del m...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 del 19 ottobre 2013 è stato
pubblicato il comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del mare con cui è stata resa nota la
Deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013 del Comitato nazionale
dell’Albo gestori ambientali contenente il “Regolamento per la
gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative
all’iscrizione all’Albo”, che abroga la precedente Deliberazione 2
ottobre 2007, n. 2 sullo stesso tema.
Con il nuovo regolamento viene data attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” e vengono introdotte misure di semplificazione sulle modalità telematiche di iscrizione, rinnovo, variazione e cancellazione,
In base all’articolo 1 del citato dpcm, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le p.a. deve avvenire esclusivamente in via telematica.
All’articolo 4, poi, del Regolamento allegato alla Deliberazione 11 settembre 2013 viene precisato che:
Il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui all’allegato 2.
Con il nuovo regolamento viene data attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” e vengono introdotte misure di semplificazione sulle modalità telematiche di iscrizione, rinnovo, variazione e cancellazione,
In base all’articolo 1 del citato dpcm, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le p.a. deve avvenire esclusivamente in via telematica.
All’articolo 4, poi, del Regolamento allegato alla Deliberazione 11 settembre 2013 viene precisato che:
- le domande e le comunicazioni vengono trasmesse alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente utilizzando il servizio di compilazione e trasmissione telematica le cui modalità di accesso sono pubblicate nel portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali all’indirizzo web http://www.AlboNazionaleGestoriAmbientali.it.
- le domande e le comunicazioni, redatte in formato elettronico, devono essere trasmesse dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto legittimato;
- le domande e le comunicazioni di iscrizione/revisione/variazione e cancellazione dell’iscrizione devono essere corredate dalla documentazione, in formato elettronico, prevista dalla normativa vigente e dal modulo di cui all’allegato 1 sottoscritto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto sulla documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell’impresa;
- il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui all’allegato 2;
- ai fini dell’invio telematico delle domande e delle comunicazioni all’Albo e per tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento amministrativo, il domicilio dell’impresa è eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa indicato o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto legittimato;
- i pagamenti previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.
Il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui all’allegato 2.
A cura di Gabriele
Bivona
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