Alleluja, Alleluja: Arriva il BIM
Alleluja, Alleluja, come abbiamo comunicato in un altro articolo di oggi, è tutto pronto per la digitalizzazione degli appalti perché l’1 dicembre il Ministr...
Alleluja, Alleluja, come abbiamo comunicato in un altro articolo di oggi, è tutto pronto per la digitalizzazione degli appalti perché l’1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto "Decreto BIM" previsto all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e si resta in attesa, soltanto, della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Peccato, soltanto, che questo decreto servirà dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro mentre sarà utilizzato per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro e sino alla soglia comunitaria, a decorrere dall’1 gennaio 2023 mentre entrerà a regime per qualsiasi importo dall’1 gennaio 2025.
In verità nasce spontaneo chiedersi come mai il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha un lungo elenco di provvedimenti attuativi da adottare che entrerebbero immediatamente in vigore e che, in atto, fanno da tappo alla completa attuazione del Codice abbia deciso di portare a compimento un provvedimento che, per ora, non serve a nulla. Tra l’altro mi chiedo che senso ha definire il decreto sul BIM quando non è stato, ancora portato a compimento il decreto sui nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti.
Ricordiamo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve ancora definire, tra l’altro:
- il decreto di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti con cui vengono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali;
- il decreto di cui all’articolo 111, commi 1 e 2 del Codice dei contratti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento;
- il decreto di cui all’articolo 21, comma 8 del Codice dei contratti sul programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici;
- il decreto di cui all’articolo 102, comma 8 del Codice dei contratti con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione;
- il decreto di cui all’articolo 77, comma 10, con cui è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari delle commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazioni con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il decreto di cui all’articolo 196, comma 4 del Codice dei contratti con cui devono essere disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere;
- il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Codice dei contratti con cui sono individuati i limiti dei compensi degli arbitri;
- il decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis con cui devono essere definiti i contenuti della progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 2,5 milioni;
- il decreto di cui all’articolo 111, comma 1-bis con cui devono essere individuati i criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche affidate al direttore dei lavori.
Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si naviga a vista senza la presenza di quella cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che avrebbe dovuto (udite, udite), come è possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.
Noi, quindi, accogliamo con grande tiepidezza il provvedimento sul BIM perché in questo momento non serve a nulla mentre continuiamo a denunciare, tra le tante problematiche:
- la mancanza di norme relative alla direzione dei lavori;
- la mancanza di norme relative ai livelli ed i contenuti ella progettazione dei beni culturali che entreranno in vigore successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3 del codice;
- la difficoltà a raccapezzarsi tra i pochi provvedimenti attuativi entrati in vigore che, in alcuni casi, risultano già modificati o in corso di modifica.
Mentre, nostro malgrado, continuiamo a scrivere sulle disfunzioni di questo Codice non si sente nessuna voce ufficiale e si assiste a situazioni che non possono non certificare la fuga dal codice. Che dire, infatti, della Sentenza della Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 con cui i giudici di secondo grado hanno ammesso la possibilità che il compenso per una prestazione professionale diventi simbolico (leggi notizia); come è possibile coniugare la citata sentenza con l’articolo 24, comma 8 in cui è espressamente statuito che per la determinazione dell’importo a base d’sta dei servizi di architettura occorre utilizzare il cosiddetto “decreto parametri” (d.m. 17 giugno 2016)
Che dire poi dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui il pregio tecnico, in certi casi, la fa da padrone lasciando alla discrezionalità dei commissari di gara (in atto scelti dalla stazione appaltate) l’attribuzione di punteggi che, purtroppo, in molti casi, sono soltanto soggettivi.
Queste situazioni unitamente ad altre che sarebbe impossibile evidenziare in poche righe ci spingono a pensare che l’unica soluzione sia quella di pensare ad una seria strategia di uscita che non è compito nostro individuare. Noi continueremo, invece, imperterriti, a segnalare come finora abbiamo fatto tutte le discrasie ed i ritardi accumulati che dovrebbero spingere chi di competenza a trovare i necessari rimedi.
A cura di Paolo Oreto
Documenti Allegati
Bozza di decreto sul BIMIL NOTIZIOMETRO