Anac: Determinazione sulla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha assunto i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e...
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha assunto i
compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della
soppressione di quest'ultima, disposta dall'art. 19, comma 1, del
d.l. n. 90/2014 convertito dalla in legge n. 114/2014, ha potuto
constatare l'esistenza di alcuni profili di criticità in ordine
all'applicazione del combinato disposto dell'art. 38, comma 1,
lett. b), del Codice (D.Lgs. n. 163/2006) con l'art. 78 del
Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), derivanti dall'entrata in
vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante "codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
L'Autorità, successivamente ad una dettagliata analisi:
L'Autorità, successivamente ad una dettagliata analisi:
- delle considerazioni preliminari: partecipazione alla procedura di gara e stipula del contratto d'appalto;
- dell'ambito soggettivo nel sistema di qualificazione;
- della "pendenza" del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione
- dei termini per il rilascio della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia
- la verifica circa l'assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti - richiamato dall'art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione - deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell'art. 85 del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell'affidabilità morale dell'impresa che intende ottenere l'attestato di qualificazione;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l'art. 67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in relazione al rilascio dell'attestato di qualificazione, opera - non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del divieto stesso durante il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
- è possibile procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del Codice antimafia.
A cura di Gabriele
Bivona
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