Anac: Nuova delibera sulle incompatibilità per i vertici degli ordini professionali
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la delibera n. 1 del 9 gennaio 2015 avente ad oggetto: "Interpretazione e applicazione del decreto legislat...
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la
delibera n. 1 del 9 gennaio 2015 avente ad oggetto:
"Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n.
39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra
il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura
elettiva ricoperte all'interno degli ordini
professionali".
Con la circolare, l'Anac torna sull'argomento già trattato con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 con una nuova decisione che potrebbe definirsi alla "Ponzio Pilato".
L'ANAC con la delibera n. 145 del 2014 aveva chiarito, infatti, come tutti gli Ordini ed i Collegi professionali fossero soggetti all'applicazione delle norme previste alle legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) ed al d.lgs. in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013), ed avrebbero dovuto attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal decreto legislativo 39 del 2013.
Con estrema solerzia l'Anac risponde il 9 gennaio ad una nota datata 5 gennaio ed acquisita dall'Anac il 7 gennaio del presidente dell'Ordine dei Farmacisti nonché senatore della Repubblica circa eventuali profili d'incompatibilità ai sensi del d. lgs 39/2013.
Nella delibera n. 1 l'Anac precisa che "Le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall'Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità".
In verità, le leggi italiane sono spesso poco chiare, ma il comma 1 dell'art. 11 del d. lgs 39/2013 è di una chiarezza stupefacente e così recita: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".
L'art 1 del medesimo D.lgs 39/2013 chiarisce, poi, alla lettera l) che per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", s'intendono gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".
Ci si chiede, a questo punto, il senso della nuova delibera dell'Anac quando sembra abbastanza chiaro che l'incompatibilità del Presidente di un Ordine che, ancorché eletto, assuma anche la carica di amministratore di un ente pubblico e che sia anche parlamentare deve essere accertata dal responsabile dell'anticorruzione presente nell'Ordine e che agisce sulla base del d. lgs 39/2013 e sulla base delle delibere emanate dall'ANAC.
Con la circolare, l'Anac torna sull'argomento già trattato con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 con una nuova decisione che potrebbe definirsi alla "Ponzio Pilato".
L'ANAC con la delibera n. 145 del 2014 aveva chiarito, infatti, come tutti gli Ordini ed i Collegi professionali fossero soggetti all'applicazione delle norme previste alle legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) ed al d.lgs. in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013), ed avrebbero dovuto attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previsti dal decreto legislativo 39 del 2013.
Con estrema solerzia l'Anac risponde il 9 gennaio ad una nota datata 5 gennaio ed acquisita dall'Anac il 7 gennaio del presidente dell'Ordine dei Farmacisti nonché senatore della Repubblica circa eventuali profili d'incompatibilità ai sensi del d. lgs 39/2013.
Nella delibera n. 1 l'Anac precisa che "Le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall'Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità".
In verità, le leggi italiane sono spesso poco chiare, ma il comma 1 dell'art. 11 del d. lgs 39/2013 è di una chiarezza stupefacente e così recita: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare".
L'art 1 del medesimo D.lgs 39/2013 chiarisce, poi, alla lettera l) che per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", s'intendono gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".
Ci si chiede, a questo punto, il senso della nuova delibera dell'Anac quando sembra abbastanza chiaro che l'incompatibilità del Presidente di un Ordine che, ancorché eletto, assuma anche la carica di amministratore di un ente pubblico e che sia anche parlamentare deve essere accertata dal responsabile dell'anticorruzione presente nell'Ordine e che agisce sulla base del d. lgs 39/2013 e sulla base delle delibere emanate dall'ANAC.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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