Anac e Varianti in corso d’opera: Comunicato del Presidente
Con un comunicato del 17 settembre 2014 Raffaele Cantone, presidente dell’Anc (Autorità nazionale anticorruzione), in riferimento all’obbligo della trasmissi...
Con un comunicato del 17 settembre 2014 Raffaele Cantone,
presidente dell’Anc (Autorità nazionale anticorruzione), in
riferimento all’obbligo della trasmissione delle varianti in
corso d’opera di cui all’articolo 37del decreto-legge n.
90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, formula alcune
indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico
delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito
dell’attività istruttoria da parte dell’ANAC.
Il comunicato in 4 differenti paragrafi interviene dettagliatamente definendo:
Nel dettaglio nel comunicato viene precisato che la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).
In applicazione, poi, dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti sono, comunque, tenute a trasmettere all’ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 del decreto-legge n. 90 convertito dalla legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:
Il comunicato in 4 differenti paragrafi interviene dettagliatamente definendo:
- la documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014
- il coordinamento con previgenti obblighi di Comuncazione all’Osservatorio
- l’ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione ai sensi dell’art. 37, comma 1 della legge n. 114/2014
- l’organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all’ANAC
Nel dettaglio nel comunicato viene precisato che la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:
- tutti i documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto;
- il quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
- l’atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- i verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
- la relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).
In applicazione, poi, dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti sono, comunque, tenute a trasmettere all’ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 del decreto-legge n. 90 convertito dalla legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:
- nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);
- nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’effettuazione di lavori e l’importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;
- per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
- per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.
A cura di gabriele
Bivona
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