Ance: Citeri interpretativi per il rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n.207/2010

Fornite dall'Authority, informa l'Ance, nuove indicazioni sul passaggio dal vecchio al nuovo regolamento sulla qualificazione dopo le modifiche introdotte da...

10/08/2011
Fornite dall'Authority, informa l'Ance, nuove indicazioni sul passaggio dal vecchio al nuovo regolamento sulla qualificazione dopo le modifiche introdotte dal dl sviluppo. I criteri interpretativi riguardano le attestazioni rilasciate nel periodo transitorio previsto dal dpr 207/10.

1.1 Considerazioni Generali
Con il Comunicato del Presidente del 22 luglio 2011 viene "rettificato" dall'Autorità di vigilanza il precedente Comunicato del 10 giugno 2011, relativo ai "criteri interpretativi per il rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio previsto dal D.P.R. n. 207/2010".
La stessa Autorità con Comunicato del Presidente dell'11 luglio 2011, ha provveduto a coordinare la normativa transitoria relativa al rilascio dell'attestato SOA di cui all'art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 e la disciplina sul consorzio stabile.
Alcune modifiche si sono rese necessarie a seguito della pubblicazione della legge n. 106 del 7 luglio 2011 - di conversione, con modifiche, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 - che, tra l'altro, ha espunto le categorie di qualificazione OG10 e OS20 dalle categorie oggetto di disciplina transitoria (le relative attestazioni, rilasciate nella vigenza del D.P.R. 34/2000, avranno, pertanto, validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse).
Conseguentemente, sono da considerarsi categorie c.d. "variate" le seguenti: OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS21 e OS2.
Un'ulteriore modifica è stata apportata dalla legge di conversione n. 106/2011, in tema di tariffe minime che le SOA devono praticare alle imprese loro clienti. A partire, infatti, dalla data di entrata in vigore della suddetta norma, tutti i contratti di qualificazione dovranno indicare, quale corrispettivo dell'attività di attestazione svolta, un importo pari o superiore a quello minimo previsto dalle tariffe, pena la nullità del patto contrario, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

1.2 Normativa di riferimento
In base al principio "tempus regit actum" tutti contratti di qualificazione (o variazioni minime, verifica triennale, integrazioni di categorie/classifiche e rinnovo dell'attestazione) sottoscritti fino alla data dell'8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del regolamento) sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto (dal D.P.R. n. 34/2000).
Nuovi modelli saranno messi a disposizione per gli attestati rilasciati sulla base del D.P.R. n. 207/2010, con i quali sarà possibile, su richiesta delle imprese, accedere alle nuove classifiche III-bis e IV-bis. I soggetti in possesso di tali categorie e attestazioni potranno, comunque, partecipare alle gare indette sulla base del "vecchio" D.P.R. n. 34/2000, ciò in coerenza con il principio di libera concorrenza e di massima partecipazione alle gare di appalti pubblici.

1.3 Categorie "variate"
Riguardo alle attestazioni ex D.P.R. n. 34/2000, contenenti solo una o più categorie "variate", a far data dall'8 giugno 2011 non sarà più possibile stipulare contratti per ottenere :
  • l'integrazione di categoria dell'attestazione oggetto di "prorogatio";
  • l'integrazione di classifica della categoria "variata".
Permane, comunque, l'obbligo di effettuare la verifica triennale e le variazioni minime su tali attestati (vedi impresa "A" nello schema allegato). A conclusione delle predette operazioni le SOA dovranno adottare il modello di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000.
Le attestazioni ottenute sulla base di contratti stipulati a partire dall'8 giugno 2011, concernenti categorie "variate" saranno efficaci ai fini della partecipazione alle gare a decorrere dal 7 giugno 2012 (data di entrata in vigore del regolamento), e riporteranno nel nuovo modello di attestazione l`espresso riferimento al D.P.R. n. 207/2010.
Da notare che, riguardo agli attestati relativi a categorie "variate" che scadono durante o oltre il periodo transitorio, si possono verificare le seguenti situazioni:
  • A) se il quinquennio di durata dell'attestato scade in data anteriore al 6 giugno 2012 (termine del periodo transitorio), l'attestato avrà validità superiore a cinque anni, essendo prorogato fino a tale data;
  • B) se il quinquennio di durata dell'attestato scade in data successiva al 6 giugno 2012, l'attestato avrà validità inferiore a cinque anni, durata che sarà tanto minore quanto più la data di scadenza originaria sia lontana da quella del 6 giugno 2012 (art. 357, comma 12).

1.4 Attestazioni "miste"
La modifica della data di scadenza naturale, comporta che, in caso di presenza nello stesso attestato SOA di più categorie alcune "variate" altre "non variate", si ponga il problema di una discrasia della data ultima in cui può essere impiegato l'attestato per le prime rispetto alle seconde categorie.
Per la partecipazione alle gare d'appalto nel periodo transitorio, il "regime di doppia attestazione" consente ad una stessa impresa di utilizzare due attestazioni di qualificazione, una, efficace limitatamente alle categorie "non variate", l'altra, rispetto alle categorie "variate", (anche se rilasciate da SOA diverse). L'impresa per partecipare ad un bando che abbia ad oggetto entrambe le categorie considerate deve necessariamente presentare alla stazione appaltante due attestati qualora:
  • 1. abbia rinnovato il proprio attestato nelle categorie non variate successivamente al 10 dicembre (data di pubblicazione del regolamento) e prima dell'8 giugno 2011, in tal caso presenterà due attestati, entrambi modello D.P.R. 34/2000, e cioé quello originario, relativo alla categoria "variata", e quello rinnovato, per la categoria "non variata" (vedi impresa "D" nello schema allegato);
  • 2. abbia stipulato un altro contratto di qualificazione nelle categorie "non variate" a partire dall'8 giugno 2011, caso in cui dovrà utilizzare due diverse attestazioni, e cioé quella ex D.P.R. n. 34/2000 relativa alle categorie "variate" (in regime di "prorogatio"), e quella ex D.P.R. n. 207/2010 relativa alle categorie "non variate" (vedi impresa "E" nello schema allegato).
Le eventuali variazioni minime compariranno su entrambi i certificati.

1.5 Regime ordinario
Allo scadere del periodo transitorio (7 giugno 2012) le imprese potranno richiedere un nuovo attestato alla SOA che effettuerà la "rivalutazione" delle categorie "variate" ex D.P.R. n. 34/2000, che hanno cessato la loro validità alla data del 6 giugno 2012 (vedi impresa "A" nello schema allegato).
L'impresa in possesso di un'attestazione "mista", ovvero contenente anche categorie non variate con scadenza successiva al 6 giugno 2012, dovrà sottoscrivere con la SOA un contratto di integrazione delle categorie, riferito a quelle "variate" al fine di ottenere un attestato rilasciato dalla SOA con il modello ex D.P.R. n. 207/2010 con scadenza che ovviamente resta quella del precedente attentato rilasciato in vigenza del D.P.R. n. 34/2000 (vedi imprese "C" e "D" nello schema allegato).
Nel caso l'impresa detenga già una qualificazione di cui al D.P.R. n. 207/2011 per categorie non variate, la rivalutazione (che si configurerà come una "integrazione di categoria") verrà effettuata sempre in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010, stipulando un contratto di integrazione sulle sole categorie variate (vedi impresa "E" nello schema allegato).
Si ricorda, in proposito, che il D.P.R. n. 207/2010 impone, tra i vari adempimenti, l'impiego di soli certificati on-line (vedi le eccezioni previste nel manuale per la qualificazione elaborato dalla Autorità) e la presentazione alla SOA dei bandi di gara da cui ha avuto origine il certificato stesso.

1.6 ATI
In un'ottica chiarificatrice, nel Comunicato dell'11 luglio 2011, l'Autorità conferma che è possibile per imprese attestate secondo le due differenti discipline regolamentari associarsi tra di loro, impiegando il modello organizzativo dell'ATI, qualora vogliano partecipare ad una gara per categorie e classifiche superiori a quelle singolarmente possedute.

1.7 Consorzi stabili
Rispetto a quanto previsto al punto 1.3, nel periodo transitorio le SOA dovranno rilasciare l'attestato al consorzio stabile, seguendo le regole ordinarie del D.P.R. n. 34/2000 e cioé sommando le categorie e le classifiche risultanti dagli attestati delle imprese consorziate. In altre parole è ammissibile:
  • 1. il rilascio dell'attestato sia per categorie "non variate" che per quelle "variate" di cui al D.P.R. n. 34/2000, in caso di qualificazione di un consorzio stabile per la prima volta;
  • 2. l'integrazione della qualificazione del consorzio stabile, sia per categorie "non variate" che per quelle "variate" di cui al D.P.R. n. 34/2000, per effetto dell'inserimento nella compagine consortile di una nuova associata.
Da notare che nel caso di rilascio dell'attestazione per la prima volta ad un consorzio stabile, durante il periodo transitorio, la SOA impiegherà un modello di attestato di cui al D.P.R. n. 34/2000 per le categorie "variate", ed un modello di attestato di cui al D.P.R. n. 207/2010 per le eventuali categorie "non variate". Va da sé che in tale periodo anche per il consorzio stabile è possibile l'utilizzo del doppio attestato (modello D.P.R. n. 34/20 00 e modello D.P.R. n. 207/2010).

Conclusioni
Le nuove linee direttive sembrerebbero ridimensionare la penalizzazione per le imprese che sono in possesso di due attestati, uno per le categorie ``variate`` e uno per le categorie ``non variate`` (rilasciate ai sensi del DPR n. 34/2000), rispetto a quanto inizialmente previsto; tali imprese a partire dal 7 giugno 2012, stipulando un contratto di integrazione di categoria, non saranno più costrette a rivedere entrambi gli attestati, perdendo il decennio di riferimento e soggiacendo ai complessi e nuovi adempimenti previsti dal D.P.R. n. 207/2010.
Rimane, invece, la necessità di procedere alla verifica triennale per le imprese con attestati contenenti categorie variate, che costringerà le imprese ad effettuare una verifica sui requisiti di un'attestazione destinata a scomparire alla scadenza del 6 giugno del prossimo anno.

Fonte: www.ance.it
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